Chiariamo i tanti dubbi sul divieto di trasferimento del dipendente che si occupa di un familiare con legge 104 anche senza gravità.
Una recente sentenza tutela i lavoratori caregiver anche senza handicap grave. Un precedente che segna la strada e blocca i datori di lavoro.
Esaminiamo un caso di un lettore che può essere utile a molti: “Buongiorno, sono titolare di Legge 104 art. 3 comma 1 in quanto non riconosciuta la particolare gravità. Invalido civile al 75% per patologia oncologica. Leggendo i vari aggiornamenti e sentenze della Cassazione in merito mi pare di capire che il dipendente titolare di legge 104 può rifiutare un trasferimento a prescindere dalla gravità dell’ handicap. A prescindere, cioè, dal comma 1 o 3. Volevo avere una conferma in tal senso. Grazie”
L’ultimo aggiornamento è rilevato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma che ha esaminato il caso di una lavoratrice licenziata per aver rifiutato il trasferimento dalla sede di Roma alla sede La Spezia. Nello specifico la lavoratrice ha impugnato il licenziamento portando avanti la tesi che doveva occuparsi di un familiare disabile anche se non in situazione di gravità.
Si precisa che l’handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 da diritto ai permessi retribuiti e al congedo straordinario legge 151. L’handicap non grave ai sensi della legge 104 art- 3 comma 1 non permette tale agevolazioni.
La Corte, nell’analizzare il ricorso precisa che il trasferimento del dipendente è vietato anche quando la disabilità del familiare che si assiste (in qualità di caregiver) non si configura come grave, a condizione che il datore di lavoro, di fronte l’infermità fisica o psichica del familiare, non dimostri la sussistenza di esigenze urgenti ed effettive aziendali che diversamente non possono essere soddisfatte.
Riprendendo il quesito inviatoci dal nostro Lettore la sentenza della Cassazione del primo settembre 2022, n. 25863, tutela il lavoratore caregiver che assiste un familiare con handicap non grave ai sensi della legge 104/92 art. 33 c. 5.
Bisogna precisare che queste sono sentenze e son un precedente ma non sono legge. Nel nostro ordinamento le sentenze non sono vincolanti e hanno valore solo tra le parti in causa. Sicuramente questa sentenza ha un valore significativo importante, e presa come riferimento da altri giudici, ma non è una legge e quindi, tutto può cambiare.
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