Chi ha più utenze elettriche a proprio nome deve pagare un doppio canone TV? Scopriamo cosa stabilisce la normativa per le seconde case.
Il canone TV è un’imposta che va versata da tutti coloro che hanno un televisore oppure un dispositivo idoneo alla ricezione del segnale delle trasmissioni televisive.
L’importo del canone è di 90 euro all’anno, addebitato sulla bolletta della luce in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.
Ci sono, tuttavia, delle ipotesi in cui si è esonerati dal pagamento. Analizziamo la normativa di riferimento e vediamo quali sono i requisiti per usufruire di tale agevolazione.
Una lettrice ha inviato il seguente quesito:
“Buongiorno, mia zia, da inizio anno, è ricoverata in un centro per anziani. Ha due abbonamenti e due utenze elettriche, una per la residenza e una per il domicilio. Vorrei disdire il canone TV relativo al domicilio e tenere quello della residenza. Come devo fare? Grazie“.
Specifichiamo alla nostra gentile Lettrice che il canone TV va pagato una sola volta per ciascun nucleo familiare; di conseguenza, non può essere versato due volte.
Dal 2016, inoltre, la tassa viene addebbiata direttamente sulla bolletta della luce collegata ad un’utenza domestica residente. Ma lo stesso utente non può mai sottoscrivere due contratti del genere, perché la residenza anagrafica è soltanto una.
Per la casa di residenza, quindi, la fornitura elettrica sarà “domestica residente“, mentre per la seconda casa, sarà “domestica non residente“. Per quest’ultima il pagamento del canone non è dovuto.
Se la lettrice ritiene che la zia abbia pagato due volte il canone TV, deve, innanzitutto, verificare le informazioni riportate sulla bolletta di fornitura elettrica della seconda casa. Sotto il campo Tipologia Cliente deve risultare la scritta “Utenza domestica non residente“.
Se la dicitura non compare, deve mettersi in contatto con il fornitore e richiedere che rettifichi i dati. A questo punto, il canone TV non verrà addebitato.
Nelle ipotesi di doppio pagamento oppure di erroneo addebito, è possibile richiedere il rimborso, compilando il Modulo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per comprendere il concetto che abbiamo appena illustrato, è utile proporre un esempio.
Due coniugi formano un unico nucleo familiare e hanno la stessa residenza, ma sono intestatari entrambi di utenze elettriche in due immobili differenti.
Devono pagare il canone per l’utenza relativa alla casa in cui hanno la residenza ma, per non pagare due volte, possono modificare il contratto della seconda casa. In alternativa, possono compilare il Quadro B del Modulo di esenzione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
C’è, però, anche un’altra ipotesi in cui si è esonerati dal pagamento dell’imposta e, cioè, quando nella seconda casa non si possiede un apparecchio per la ricezione del segnale TV, ma è attiva un’utenza residente. In questo caso bisogna compilare il Quadro A del Modulo, cioè la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
La richiesta di esenzione deve essere inviata ogni anno, dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se, invece, si presenta dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, si ha diritto all’esonero solo per il secondo semestre, cioè luglio- dicembre.
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