I locatori o affittuari possessori di Legge 104 possono accedere a vantaggi relativi allâacquisto e allâaffitto di un immobile?
I soggetti disabili che beneficiano della Legge 104 sono obbligati a stipulare un contratto di locazione tradizionale.
Ă contemplata lâipotesi di cessazione anticipata del contratto di locazione, per la quale il proprietario può decidere, in presenza di determinati requisiti, di non rinnovare il contratto.
Anche nel caso in cui lâatto sia sottoscritto da soggetti disabili con Legge 104, dunque, il proprietario dellâimmobile può evitare il rinnovo automatico della locazione dando un preavviso di almeno 6 mesi allâaffittuario.
La legge, tuttavia, prevede che lâoperazione possa avvenire solo in presenza delle seguenti circostanze:
Un lettore ha inviato il seguente quesito:
âSalve, ci sono facilitazioni con la Legge 104 per il pagamento dellâaffitto? Ho 75 anni . Grazie milleâ.
Chiariamo al nostro gentile Lettore che, ad esclusione delle ipotesi di mancato rinnovo e di recesso, non esistono specifiche regole per la locazione effettuata da soggetti disabili con Legge 104. Non ci sono, dunque, particolari sconti, agevolazioni fiscali o incentivi per favorire chi è affetto da disabilità o i loro familiari.
La normativa che disciplina il contratto di locazione, in tutte le sue fasi, è identica a quella prevista per tutti gli altri soggetti.
Per quanto riguarda il recesso, anche per lâaffittuario beneficiario di Legge 104, se sussistono gravi motivi, si può rescindere il contratto in ogni momento, comunicando la propria decisione al locatore almeno 6 mesi prima.
I gravi motivi che permettono il recesso dellâaffittuario (anche disabile) dal contratto di locazione sono i seguenti:
Per esempio, il recesso può essere chiesto in caso di trasferimento del luogo di lavoro, di perdita del lavoro o di problemi di salute insorti successivamente. Ma il recesso anticipato è previsto anche nelle ipotesi di danni strutturali dellâedificio o di scarsa igiene nellâambiente.
Se lâaffittuario è un disabile con Legge 104, può comunicare il recesso anche nel caso di un peggioramento del proprio stato di salute.
Chiariamo, tuttavia, che la sola disabilitĂ , se giĂ sussistente al momento della sottoscrizione del contratto, non è, da sola, una valida giustificazione. Ă, dunque, necessaria una condizione patologica sopravvenuta.
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