Chi abita in una casa ricevuta in comodato d’uso spesso si domanda se può subaffittare anche solo una parte. Ecco cosa prevede la normativa.
La normativa di riferimento riguardo al comodato d’uso è l’articolo 1803 del Codice civile che lo definisce come “un contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché questo se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto”.
Si tratta di una tipologia di contratto di locazione nel quale non c’è l’obbligo di un contratto scritto e, quindi di registrazione all’Agenzia delle Entrate, infatti sarà valido anche con un contratto orale. Però, è preferibile compilare lo stesso un contratto, specificando al suo interno termini e condizioni.
Il comodato d’uso, oltre a essere esente da obbligo di contratto scritto, è anche gratuito questo perché, di solito, è diffuso in ambito familiare. Cosa vuole dire che è gratuito? Significa, per esempio, che il genitore concede una casa di proprietà al figlio che potrà abitarla senza il pagamento del canone di affitto. Il comodatario dovrà pagare solo le utenze domestiche, ovvero “ciò che realmente consuma”.
Rileggendo l’articolo 1803 del Codice civile sembrerebbe che non ci siano particolari obblighi da rispettare per il comodatario (ricordiamo che è colui che riceve il bene). In realtà, non è così. Infatti, sono indicati nell’articolo 1804: “il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con diligenza del buon padre di famiglia”.
Ciò significa che quando si riceve il bene il comodatario dovrà utilizzarlo esclusivamente per l’uso indicato nel contratto (qualsiasi sia la tipologia, orale oppure scritto). Anzi, più nello specifico, non potrà concedere il bene a un terzo senza informare il comodante e ottenere il consenso.
Dunque, rispondendo alla domanda del titolo, si può affermare che il comodatario può subaffittare una parte dell’immobile ricevuto in comodato d’uso solo se il contratto lo prevede o se c’è il consenso del comodante.
Attenzione: il contratto di subaffitto, ovvero il canone di locazione, sarà attribuito al proprietario di casa, ovvero al comodante, anche se il contratto è stipulato dal comodatario. A decidere in tal senso è l’articolo 26 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): il canone di locazione è considerato reddito fondiario e come tale, ai fini fiscali, deve essere dichiarato dal proprietario e non dal comodatario.
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