La legge prevede una serie di sanzioni per coloro che hanno debiti con il Fisco. Una di esse è il fermo amministrativo. In cosa consiste?
Dopo la notifica della cartella esattoriale, viene attivata la fase dell’esecuzione forzata, consistente nel pignoramento dei beni del debitore.
Tra i beni attaccabili rientra anche l’automobile? Sulla questione sorgono, spesso, dei dubbi perché si tende a sovrapporre il concetto di pignoramento con quello di fermo amministrativo. Le due misure, però, sono differenti.
Di norma, l’Agenzia delle Entrate può procedere con il pignoramento di ogni bene del debitore e, dunque, sia di quelli mobili e immobili (ad eccezione della prima casa) sia dei crediti e degli altri beni detenuti da terzi (come lo stipendio, la pensione o i canoni di locazione).
L’automobile fa parte della categoria dei beni mobili registrati. Può essere pignorata in modalità telematica, attraverso la trascrizione al PRA da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente, poi, ha 10 giorni a disposizione per il deposito del mezzo presso l’Istituto Vendite Giudiziarie.
È bene chiarire che, a differenza del pignoramento immobiliare, che può avvenire soltanto se i debiti ammontano ad una cifra superiore a 120 mila euro, il pignoramento della macchina può essere disposto anche per debiti di lieve entità.
La normativa non prevede eccezioni al pignoramento nel caso in cui l’autovettura sia intestata ad una persona anziana oppure ad un lavoratore dipendente.
Allo stesso modo, i portatori di handicap grave con riconoscimento della Legge 104 del 1992 non sono esonerati dalla procedura esecutiva.
Differente dal pignoramento è il fermo amministrativo. Anche in quest’ipotesi si tratta di una misura rivolta ai contribuenti destinatari di notifica di una cartella esattoriale.
Il fermo amministrativo, però, non comporta la vendita del veicolo all’asta per soddisfare la pretesa creditoria ma soltanto il divieto di utilizzare il mezzo di trasporto.
Lo scopo è evitare che il contribuente possa danneggiarlo e, dunque, ostacolare una possibile vendita forzata e la proposta di offerte da parte di terzi.
In altre parole, il fermo amministrativo è connesso e funzionale al pignoramento e, nella maggior parte dei casi, è ad esso precedente, ma è una misura facoltativa.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, potrebbe prima disporre il fermo e poi iniziare la procedura di pignoramento oppure procedere con quest’ultimo senza passare per il fermo amministrativo.
Se disposto, il fermo è comunicato con 30 giorni di preavviso, durante i quali l’interessato può decidere se pagare il debito oppure se richiedere la rateizzazione dell’importo.
Segnaliamo, infine, che, a differenza del pignoramento, il fermo non può essere stabilito sulle auto dei soggetti che beneficiano della 104.
Non è possibile, inoltre, apporlo sulle auto aziendali o su quelle che vengono usate dai professionisti per lo svolgimento della loro attività lavorativa.
I lavoratori che ricevono il fermo amministrativo di tali veicoli, quindi, possono richiedere, prima della scadenza dei 30 giorni, la revoca della misura. È, ovviamente, necessario provare che la vettura è aziendale o che serve a svolgere il lavoro autonomo.
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