L’invalidità civile rientra tra le condizioni che consentono di accedere alla pensione in anticipo. Quale percentuale è richiesta dalla normativa?
La pensione anticipata per invalidità erogata dall’INPS è una forma di prepensionamento riservata ai lavoratori invalidi.
Il grado di invalidità deve essere debitamente valutato dalla Commissione medica dell’INPS, che ha il compito di accertare se il soggetto interessato possiede un margine di capacità lavorativa.
In particolare, l’invalidità civile all’80% permette di usufruire della pensione di vecchiaia anticipata.
Tale grado di invalidità è riconosciuto a coloro che sono affetti da una grave limitazione della capacità lavorativa e dell’autonomia personale, derivante da gravi patologie, disabilità e infortuni che ostacolano il regolare svolgimento della vita quotidiana.
Per andare in pensione prima del compimento dei 67 anni di età, gli invalidi all’80% devono, però, possedere ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa.
È, infatti, necessario il compimento di almeno 60 anni di età e la maturazione di almeno 20 anni di contribuzione.
Questa tipologia di prestazione previdenziale, tuttavia, non può essere chiesta da tutti i lavoratori, ma soltanto dai dipendenti del settore privato, iscritti all’AGO (l’Assicurazione Generale Obbligatoria) e che rientrano nell’ambito del sistema contributivo misto.
Tale possibilità, dunque, è preclusa ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
La Legge n. 388 del 2000, inoltre, riconosce ai lavoratori con invalidità superiore al 74% una maggiorazione contributiva.
In particolare, possono ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ciascun anno di lavoro svolto, fino a un massimo di 5 anni.
La maggiorazione, tuttavia, non viene assegnata in automatico ma deve essere presentata relativa domanda.
La disciplina che gli invalidi civili devono considerare per accedere alla pensione anticipata è quella della Legge n. 222 del 1984, relativa alle misure assistenziali e previdenziali, e del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, che ha previsto delle modifiche relative al pensionamento anticipato dei soggetti ai quali è stata riconosciuta l’invalidità civile.
Il diritto di usufruire della pensione anticipata, tuttavia, non è automatico; gli interessati, infatti, sono obbligati a presentare domanda all’INPS (correlata da tutta la documentazione richiesta), a seguire le procedure fissate dall’INPS e aspettare che la Commissione medica competente valuti la richiesta.
Soltanto in caso di esito positivo, infatti, potranno accedere alla prestazione pensionistica.
Ma in cosa differisce la pensione anticipata di invalidità rispetto a quella di vecchiaia? La differenza principale consiste nel fatto che la determinazione dell’assegno spettante prende in considerazione un coefficiente di riduzione inferiore rispetto a coloro che beneficiano del pensionamento in anticipo ma senza invalidità civile.
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