Spesso si assimilano erroneamente i concetti di invalidità civile e di handicap. Ma si basano su presupposti differenti, scopriamo quali.
Il Decreto Legislativo n. 509 del 23 novembre 1988 specifica che l’invalidità civile consiste in una minorazione fisica, psichica o intellettiva, dalla quale deriva una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 33%.
In base alla percentuale di invalidità riscontrata dall’apposita Commissione medica, vengono erogate determinate agevolazioni economiche (come indennità o pensioni) oppure accordati specifici vantaggi (come ausili e protesi).
L’handicap, invece, ai sensi della Legge 104 del 1992, consiste nella difficoltà di svolgimento di una normale vita sociale e di intrattenimento di relazioni o svolgimento di un’attività lavorativa, causata da una malattia o una menomazione fisica, psichica o intellettiva e sfociante in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’invalidità civile e l’handicap, dunque, non vanno confuse e sovrapposte; può, infatti, verificarsi il caso in cui un soggetto ottenga il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile inferiore al 100% ma, allo stesso tempo, gli venga attribuito uno stato di handicap grave.
A differenza dell’invalidità civile che è espressa in percentuale, l’handicap ha tre livelli diversi:
La distinzione tra handicap grave e non grave è fondamentale per quanto riguarda il riconoscimento della maggior parte dei benefici, che spettano solo a coloro che sono affetti da handicap grave.
In tal senso, un’altra importante differenza tra invalidità civile e handicap sta nel fatto che mentre con la prima di possono richiedere anche sussidi economici, la condizione di handicap da accesso a molti vantaggi ma non a prestazioni economiche (come indennità e pensioni).
Sia l’handicap sia l’invalidità civile sono riconosciute previa presentazione di apposite richieste all’INPS e svolgimento della visita medica dinanzi alle specifiche Commissioni.
Il parere dei medici esaminatori è contenuto in un verbale, rilasciato al paziente entro due mesi dall’accertamento.
Si tratta di una documentazione fondamentale, perché in esso sono specificati tutti i benefici che spettano al paziente.
Nel caso in cui l’istanza non venga riconosciuta o venga riconosciuta soltanto in maniera parziale, si può impugnare il verbale innanzi al Tribunale, entro sei mesi dalla ricezione della certificazione.
La condizione riconosciuta è soggetta a revisione periodica. Ci sono, tuttavia, dei casi in cui non è prevista la revisione dello status di invalido civile o di handicap. In particolare:
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