Spesso si assimilano erroneamente i concetti di invalidità civile e di handicap. Ma si basano su presupposti differenti, scopriamo quali.
Il Decreto Legislativo n. 509 del 23 novembre 1988 specifica che l’invalidità civile consiste in una minorazione fisica, psichica o intellettiva, dalla quale deriva una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 33%.
In base alla percentuale di invalidità riscontrata dall’apposita Commissione medica, vengono erogate determinate agevolazioni economiche (come indennità o pensioni) oppure accordati specifici vantaggi (come ausili e protesi).
L’handicap, invece, ai sensi della Legge 104 del 1992, consiste nella difficoltà di svolgimento di una normale vita sociale e di intrattenimento di relazioni o svolgimento di un’attività lavorativa, causata da una malattia o una menomazione fisica, psichica o intellettiva e sfociante in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’invalidità civile e l’handicap, dunque, non vanno confuse e sovrapposte; può, infatti, verificarsi il caso in cui un soggetto ottenga il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile inferiore al 100% ma, allo stesso tempo, gli venga attribuito uno stato di handicap grave.
A differenza dell’invalidità civile che è espressa in percentuale, l’handicap ha tre livelli diversi:
La distinzione tra handicap grave e non grave è fondamentale per quanto riguarda il riconoscimento della maggior parte dei benefici, che spettano solo a coloro che sono affetti da handicap grave.
In tal senso, un’altra importante differenza tra invalidità civile e handicap sta nel fatto che mentre con la prima di possono richiedere anche sussidi economici, la condizione di handicap da accesso a molti vantaggi ma non a prestazioni economiche (come indennità e pensioni).
Sia l’handicap sia l’invalidità civile sono riconosciute previa presentazione di apposite richieste all’INPS e svolgimento della visita medica dinanzi alle specifiche Commissioni.
Il parere dei medici esaminatori è contenuto in un verbale, rilasciato al paziente entro due mesi dall’accertamento.
Si tratta di una documentazione fondamentale, perché in esso sono specificati tutti i benefici che spettano al paziente.
Nel caso in cui l’istanza non venga riconosciuta o venga riconosciuta soltanto in maniera parziale, si può impugnare il verbale innanzi al Tribunale, entro sei mesi dalla ricezione della certificazione.
La condizione riconosciuta è soggetta a revisione periodica. Ci sono, tuttavia, dei casi in cui non è prevista la revisione dello status di invalido civile o di handicap. In particolare:
Fare la spesa sarà più conveniente con il trucchetto che vi sveliamo, utile per accedere…
Anche i disoccupati che svolgono lavori occasionali hanno diritto all'indennità NASpI, ma devono rispettare precisi…
Ci sono tantissimi benefici per le persone più anziane, che spesso necessitano di maggiori tutele.…
Per non ricevere penalizzazioni sull'assegno pensionistico è fondamentale scegliere accuratamente la tipologia di trattamento. Nel…
Chi affitta in nero un immobile rischia sanzioni molto severe in caso di controlli fiscali.…
L'Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova campagna di controlli grazie a un nuovo algoritmo.…