Il fermo amministrativo può essere disposto soltanto al ricorrere di specifiche circostanze. Esiste un limite all’ammontare del debito? Vediamo cosa stabilisce la legge.
Il fermo amministrativo è una misura che viene attuata nei confronti dei contribuenti che hanno debito con il Fisco.
Funge, dunque, da garanzia per l’estinzione del debito; nel caso di persistente inadempienza, infatti, si può proseguire con il pignoramento e la vendita all’asta del veicolo, per soddisfare la pretesa creditoria.
Lo scopo del fermo amministrativo è proprio quello di evitarne l’uso, per impedire l’usura o il danneggiamento, in vista di un futuro pignoramento.
Allo stesso tempo, il veicolo su cui grava il fermo non può essere radiato dal PRA, demolito oppure esportato.
La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate possa predisporre il fermo amministrativo soltanto per i debiti superiori a 800 euro. Se, invece, il debitore possiede più veicoli, si può bloccare il secondo mezzo soltanto se l’ammontare del debito è maggiore di 2 mila euro.
In ogni caso, il fermo amministrativo è preceduto da un preavviso di 30 giorni ma, nel caso in cui, dovessero sorgere dei dubbi, si può verificarne la presenza sull’app o sul sito ufficiale dell’ACI (l’Automobile Club Italia).
Si tratta di un servizio gratuito e senza obbligo di registrazione. Per utilizzarlo bisogna andare sul portale ufficiale dell’ACI o sull’app e accedere con le credenziali digitali SPID o CIE.
È richiesto, poi, l’inserimento del numero di targa della vettura, la selezione della tipologia di veicolo (per esempio, automobile oppure moto) e la specificazione del codice fiscale del proprietario.
A questo punto, se è stato predisposto il fermo o il pignoramento del bene, comparirà un messaggio con tutte le informazioni specifiche. In caso contrario, non ci saranno avvisi.
Il fermo può essere revocato soltanto in seguito al saldo del debito con il Fisco.
Dopo l’avvenuto pagamento, inoltre, potrebbero essere necessari tra i 3 e i 15 giorni affinché al veicolo possa essere di nuovo concesso di circolare.
Il contribuente, tuttavia, ha la facoltà di opporsi al fermo, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera m-bis del Decreto Legge n.69/2013.
Entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso, il proprietario, professionista o imprenditore registrato con partita IVA, può inviare una domanda, correlata dalla dovuta certificazione, comprovante che il veicolo è indispensabile per lo svolgimento della sua attività.
In questi casi, infatti, il fermo non può essere apposto e verrà revocato. Lo stesso principio vale anche per gli anziani e per i disabili con Legge 104.
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