Anche per gli immobili oggetto di asta giudiziaria spettano le imposte di registro, catastale e ipotecaria. Scopriamo come si calcolano.
Se il proprietario di un immobile ha dei debiti non saldati, i creditori possono ricorrere allâasta giudiziaria per vendere il bene e soddisfare la propria pretesa.
Nel caso in cui un soggetto acquisti un immobile allâasta e il prezzo di aggiudicazione sia piĂš alto del valore catastale, può chiedere il calcolo delle imposte di registro sul valore catastale (ossia il âprezzo valoreâ) invece che sul prezzo di aggiudicazione?
A tal proposito, lâart. 1, comma 407, della Legge n. 266/2005 stabilisce lâapplicazione del cd. principio del prezzo valore.
Per esempio, se oggetto della vendita è un immobile a uso abitativo da parte di persone fisiche che non svolgono attivitĂ commerciali, artistiche o professionali, per la determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene preso in considerazione il âvalore catastaleâ dellâimmobile, a prescindere dal prezzo fissato nellâatto.
Questo criterio è stato esteso, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 15 gennaio 2014, anche ai casi di vendita dellâimmobile allâincanto.
Lâinteressato che voglia beneficiare del sistema del prezzo valore, tuttavia, deve richiederlo prima della registrazione del provvedimento giudiziale.
Ă utile ricordare in che modo si svolge unâasta giudiziaria. Innanzitutto, il giudice nomina un professionista che, sulla base della relazione del perito, dovrĂ decidere il valore del bene oggetto della procedura.
Dopo aver fissato il prezzo base, emanerĂ (entro 45 giorni dalla data prevista) lâavviso di vendita, indicando tutte le informazioni per partecipare allâasta.
Con la creazione del Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, è obbligatorio pubblicare gli avvisi di vendita su tale piattaforma.
Dal 2018, inoltre, lâasta giudiziaria avviene in modalitĂ telematica, per consentire la partecipazione di un pubblico molto piĂš ampio.
Gli interessati dovranno, dunque, semplicemente collegarsi al sito del Ministero e registrarsi. Sempre tramite il portale, potranno inviare una richiesta al custode per prendere visione dei beni.
Le offerte vanno effettuate partendo dallâofferta minima e, contemporaneamente, deve essere versato un deposito cauzionale, prima del giorno fissato per lâasta, e inviata una copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Allâinterno dellâordinanza di vendita è contenuto anche il valore del rialzo minimo consentito.
Si aggiudica lâasta colui che presenta la migliore offerta, nel caso di piĂš partecipanti, o lâunica offerta, nel caso di un solo partecipante.
Lâaggiudicatario deve, poi, entro un termine perentorio previsto dal giudice, provvedere al saldo. Solo dopo tale adempimento, il delegato elabora la bozza del decreto di trasferimento e la bozza del progetto di distribuzione, da comunicare a tutti i creditori.
In caso di mancata contestazione della bozza del progetto, il giudice emette il progetto di distribuzione e il delegato, infine, provvede alla suddivisione delle somme ai creditori.
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