Cosa succede se non si inviano i dati identificativi del conducente in seguito alla notificazione di una multa stradale? I giudici non hanno dubbi.
All’interno del verbale che contiene la multa stradale è inserito anche l’invito a comunicare i dati personali del conducente, per l’eventuale decurtazione dei punti dalla patente.
Se non si provvede, si rischia una seconda multa, cha va da 291 a 1.166 euro.
Ma la comunicazione dei dati del conducente è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui si intenda presentare ricorso contro la multa e, dunque, impugnare il verbale?
Al riguardo, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza è quello espresso dal Giudice di Pace di Pisa, con la sentenza n. 592 del 19 ottobre 2023.
È stato stabilito che, in caso di opposizione contro il verbale di infrazione, sorge l’obbligo di comunicare i dati personali del guidatore soltanto con la pubblicazione della sentenza e il rigetto del ricorso. Nel caso in cui, infatti, il ricorso venga accolto, non verrà irrogata alcuna sanzione.
In altre parole, fino a quando non c’è una decisione definitiva, non c’è pericolo di una seconda multa per la mandata specificazione dei dati identificativi.
La decisione del Giudice di Pace di Pisa segue l’orientamento della Cassazione, espresso con l’ordinanza 24012/22.
Secondo la Suprema Corte, la necessità di comunicare le informazioni anagrafiche e il numero della patente del conducente sorge solo in caso di rigetto dell’opposizione presentata contro il verbale.
Nell’ipotesi di vittoria dell’opponente, invece, il verbale viene annullato e, dunque, non sussiste alcun obbligo.
I risvolti di tale sentenza sono molto importanti perché i conducenti che sono stati multati non devono subito fornire i propri dati ma, solo in caso di rigetto di un eventuale ricorso, dovranno adempiere, dopo aver ricevuto una seconda comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Segnaliamo, infine, che ci sono anche delle decisioni in cui si adotta l’interpretazione opposta a quella appena illustrata.
Per esempio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18027/2018, ha specificato che l’onere di invio dei dati del conducente esiste indipendentemente dalla presentazione del ricorso contro la multa e che, dunque, non bisogna attenderne l’esito per l’adempimento. In tale ipotesi, tuttavia, la possibile decurtazione dei punti dalla patente di guida verrà effettuata soltanto alla fine del procedimento e, dunque, se il ricorso viene rigettato.
Secondo altre pronunce, inoltre, la necessità di comunicare le informazioni anagrafiche del guidatore sussiste anche nell’ipotesi di impugnazione del verbale ricevuto e, quini, il termine non viene sospeso in attesa della decisione.
Fare la spesa sarà più conveniente con il trucchetto che vi sveliamo, utile per accedere…
Anche i disoccupati che svolgono lavori occasionali hanno diritto all'indennità NASpI, ma devono rispettare precisi…
Ci sono tantissimi benefici per le persone più anziane, che spesso necessitano di maggiori tutele.…
Per non ricevere penalizzazioni sull'assegno pensionistico è fondamentale scegliere accuratamente la tipologia di trattamento. Nel…
Chi affitta in nero un immobile rischia sanzioni molto severe in caso di controlli fiscali.…
L'Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova campagna di controlli grazie a un nuovo algoritmo.…