Cosa succede se non si inviano i dati identificativi del conducente in seguito alla notificazione di una multa stradale? I giudici non hanno dubbi.
Allâinterno del verbale che contiene la multa stradale è inserito anche lâinvito a comunicare i dati personali del conducente, per lâeventuale decurtazione dei punti dalla patente.
Se non si provvede, si rischia una seconda multa, cha va da 291 a 1.166 euro.
Ma la comunicazione dei dati del conducente è obbligatoria anche nellâipotesi in cui si intenda presentare ricorso contro la multa e, dunque, impugnare il verbale?
Al riguardo, lâorientamento maggioritario della giurisprudenza è quello espresso dal Giudice di Pace di Pisa, con la sentenza n. 592 del 19 ottobre 2023.
Ă stato stabilito che, in caso di opposizione contro il verbale di infrazione, sorge lâobbligo di comunicare i dati personali del guidatore soltanto con la pubblicazione della sentenza e il rigetto del ricorso. Nel caso in cui, infatti, il ricorso venga accolto, non verrĂ irrogata alcuna sanzione.
In altre parole, fino a quando non câè una decisione definitiva, non câè pericolo di una seconda multa per la mandata specificazione dei dati identificativi.
La decisione del Giudice di Pace di Pisa segue lâorientamento della Cassazione, espresso con lâordinanza 24012/22.
Secondo la Suprema Corte, la necessitĂ di comunicare le informazioni anagrafiche e il numero della patente del conducente sorge solo in caso di rigetto dellâopposizione presentata contro il verbale.
Nellâipotesi di vittoria dellâopponente, invece, il verbale viene annullato e, dunque, non sussiste alcun obbligo.
I risvolti di tale sentenza sono molto importanti perchĂŠ i conducenti che sono stati multati non devono subito fornire i propri dati ma, solo in caso di rigetto di un eventuale ricorso, dovranno adempiere, dopo aver ricevuto una seconda comunicazione da parte dellâAmministrazione.
Segnaliamo, infine, che ci sono anche delle decisioni in cui si adotta lâinterpretazione opposta a quella appena illustrata.
Per esempio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18027/2018, ha specificato che lâonere di invio dei dati del conducente esiste indipendentemente dalla presentazione del ricorso contro la multa e che, dunque, non bisogna attenderne lâesito per lâadempimento. In tale ipotesi, tuttavia, la possibile decurtazione dei punti dalla patente di guida verrĂ effettuata soltanto alla fine del procedimento e, dunque, se il ricorso viene rigettato.
Secondo altre pronunce, inoltre, la necessitĂ di comunicare le informazioni anagrafiche del guidatore sussiste anche nellâipotesi di impugnazione del verbale ricevuto e, quini, il termine non viene sospeso in attesa della decisione.
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