Rottamazione quater cartelle, che accade se non si paga la rata del 31 ottobre (con l’aggiunta dei 5 giorni di tolleranza)? Le regole.
Talvolta gli obblighi fiscali non vengono rispettati non perché si vuole evadere, bensì per una banale dimenticanza. Proprio così: può succedere che un lavoratore o professionista, oltre che contribuente nei confronti del Fisco, ottenga la definizione agevolata delle cartelle esattoriali – la cd. rottamazione. Approvata la rateizzazione dei pagamenti dall’Agenzia delle Entrate, il rischio è però quello di non ricordare la data entro la quale fare il pagamento.
Ebbene, come comportarsi in questi casi? Che accade in caso di mancato pagamento della rata della rottamazione cartelle in scadenza? Si può ancora provvedere in ritardo oppure non più? Facciamo chiarezza in merito alla rottamazione, oggi detta quater perché è la quarta versione di sanatoria degli ultimi anni. I dettagli.
In generale la cd. rottamazione quater delle cartelle, detta anche “definizione agevolata“, consiste in un meccanismo grazie al quale i cittadini possono saldare i propri debiti con l’Amministrazione finanziaria con qualche onere in meno. Chi si ne avvale, di fatto, non versa interessi e sanzioni.
Ebbene, venendo al caso specifico accennato, chi non ha pagato la prima rata del 31 ottobre scorso avrebbe dovuto ricordare anzitutto che vi sono 5 giorni di tolleranza. Rispetto al passato, la rottamazione quater è però meno ‘elastica’ nei confronti del contribuente. Egli infatti deve ricordare che le scadenze o date di pagamento del piano di rientro, sia rateale che in soluzione unica, sono da ritenersi improrogabili. La sola eccezione è data dalla concessione di cinque giorni di tolleranza per ciascuna scadenza.
Conseguentemente, chi non ricorda di pagare anche una sola rata – non importa quale sia – perde il beneficio, ovvero decade dalla rottamazione quater per omesso versamento delle rate. Più nessuna sanatoria e nessuno sconto su sanzioni, aggi e interessi, dunque.
In altre parole, il debito del contribuente che, dopo la rottamazione, era calato rispetto a quello originario, in caso di dimenticanza torna come prima.
E ciò varrà anche per i contribuenti che hanno versato tempestivamente la prima rata di ottobre, ma non ricorderanno di pagare quella di fine novembre. Piuttosto, quanto hanno versato per ottobre sarà considerato acconto sul pagamento del debito integrale ed originario. Resterà perciò come unica via la sola rateizzazione ordinaria, senza sconti o agevolazioni.
In sostanza la prima rata che scadeva il 31 ottobre scorso, andava saldata al massimo entro il 6 novembre. Analogamente la rata che scade il 30 novembre prossimo andrebbe pagata al massimo entro il 5 dicembre. E così si va avanti per tutte le altre rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Rispettarle una ad una permetterà di non perdere l’agevolazione della rottamazione quater, visto che non si può saldare la rata alla scadenza successiva.
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