La Legge 104 offre numerosi aiuti e benefit ai disabili ma forse non tutti conoscono quante possibilità extra ci sono.
Sappiamo che chi ha accesso ai benefit della Legge 104 può assentarsi dal lavoro, ad esempio, per recarsi a effettuare prestazioni sanitarie, come terapie, cure fisioterapiche e molto altro. Questo perché la Legge offre tutti i supporti possibile affinché il disabile non solo migliori la qualità della vita ma possa anche preservare al meglio il suo stato di salute.
Le cure fisioterapiche, ad esempio, rientrano tra le motivazioni dell’assenza dal lavoro, se il soggetto ha condizioni invalidanti che con le suddette cure vanno a migliorare. La Legge 104 nasce infatti per aiutare tutte le persone con disabilità a colmare il gap indotto dalla malattia e a vivere dunque una vita sociale e lavorativa piena, il più possibile senza esclusione.
Il Servizio Sanitario Nazionale offre numerosi servizi alle persone con disabilità e infatti la persona assistita può ottenere cure a domicilio oppure presso i centri socio riabilitativi.
A seconda della patologia, sempre il SSN offre ausili per aiutare nei movimenti, apparecchiature e protesi, e tutto ciò che serve per migliorare la quotidianità del paziente.
Oltre a tuto questo, ci sono anche delle agevolazioni molto particolari, che consentono di ottenere i rimborsi per soggiorni, anche all’estero. Infatti le Asl territoriali o i Comuni possono offrire ulteriori servizi ai cittadini disabili. Come ad esempio il rimborso spese per l’effettuazione di sedute di fisioterapia all’estero.
Se il soggetto ottiene la deroga secondo l’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità del 3 novembre 1989 inerente gli interventi di alta specializzazione all’estero, e se il centro non prevede il ricovero per l’effettuazione della terapia, il disabile ottiene il rimborso delle spese del soggiorno in hotel, perché sono equiparate alla degenza ospedaliera.
Naturalmente per ottenere la deroga e il rimborso sono necessari alcuni passaggi burocratici: la Commissione deve esprimere il suo parere, anche sui rimborsi, e i pareri si basano su precisi criteri definiti dall’articolo 5, primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nell’articolo e nell’atto ci sono anche le modalità di rimborso e/o di corresponsione degli acconti ai soggetti interessati.
In sintesi, se la situazione sanitaria del disabile necessita di interventi specialistici all’estero, e se la clinica non offre la degenza ospedaliera, il paziente può ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’alloggio.
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