Un decreto del giudice spiega che, in tema di ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, non basta l’estratto di ruolo.
Il cd. passivo fallimentare attiene alla somma complessiva delle obbligazioni finanziarie e delle passività gravanti su un’azienda che si trova in stato di fallimento. In altre parole il passivo fallimentare consiste nell’importo totale delle sue responsabilità finanziarie, compresi debiti, prestiti non ripagati, obbligazioni e differenti impegni finanziari.
Ebbene, recentemente su questi temi è intervenuto un decreto del Tribunale di Nola, la cui motivazione merita qualche considerazione. Ciò in quanto – con detto provvedimento – si afferma che, in riferimento all’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, non basta l’estratto di ruolo. Ovvero, secondo questo giudice non è possibile ammettere un credito sulla scorta di un titolo non impugnabile.
Vediamo qualche ulteriore dettaglio.
Il Tribunale di Nola ha emesso il decreto a seguito di un ricorso di Agenzia Entrate Riscossione con controparte una procedura fallimentare. A fronte della richiesta di ammissione al passivo della somma pari ad euro 640.958,24, di cui Euro 591.497,43 in privilegio ed Euro 49.460,81 in chirografo, il curatore proponeva:
La richiesta era dovuta all’assenza della prova dell’invio della raccomandata informativa, per il perfezionamento della notifica. Ebbene il magistrato delegato ammetteva il credito come da richiesta del curatore e, di conseguenza, escludeva le somme collegate alle due cartelle di pagamento succitate.
Per il Tribunale di Nola, chiamato a decidere in merito, l’orientamento di legittimità considerato dalla opponente Agenzia delle Entrate Riscossione, per cui – ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti di natura tributaria o previdenziale – basta la produzione dell’estratto di ruolo, mentre non occorre la notificazione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, è da considerarsi oltrepassato con riferimento ai debiti tributari.
Questo perché vale in proposito il più fresco orientamento della Cassazione, risalente ad un provvedimento del 2022, per il quale “Ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; è, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento”.
Il Tribunale afferma così che, siccome l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata sono impugnabili esclusivamente a certa condizioni di cui alla legge applicabile, il ruolo e l’estratto di ruolo non possono più bastare per l’ammissione al passivo fallimentare del credito tributario.
In altre parole, non si può ammettere al passivo un credito erariale sulla scorta di un titolo non impugnabile – qui un estratto di ruolo – poiché, diversamente ragionando, sarebbe impedita al curatore e/o al debitore fallito ogni facoltà di contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
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