La tredicesima e la quattordicesima mensilità sono valutate ai fini dell’indennità per il congedo straordinario? L’INPS chiarisce ogni dubbio.
Il congedo straordinario (previsto dall’art. 42 del Dlgs. n. 151/2001) è un’importante agevolazione concessa ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza a un familiare affetto da disabilità grave.
Consiste in un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata massima di 2 anni, da fruire anche in maniera frazionata in giorni (ma non in ore).
Spetta a determinati soggetti, sulla base di un preciso ordine di priorità. In particolare, al coniuge, il convivente di fatto, l’unico civilmente convivente del disabile grave, al padre o alla madre del disabile, a uno dei figli conviventi, al fratello o alla sorella convivente, ai parenti e agli affini entro il terzo grado conviventi. Il diritto al congedo spetta al soggetto gerarchicamente inferiore nell’ordine di priorità nel caso di malattia, decesso o presenza di malattie invalidanti di quello di grado superiore.
Durante tale assenza, il dipendente ha diritto a un’indennità pari alle voci fisse e continuative della retribuzione percepita durante l’ultimo mese di lavoro prima del congedo.
Di recente, l’INPS ha chiarito un aspetto fondamentale per consentire il corretto calcolo dell’indennità spettante ai beneficiari del congedo straordinario, relativo alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, e che consente agli interessati di percepire un’indennità mensile più ricca, durante il periodo di assenza lavorativa.
Tramite il Messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, l’Istituto di Previdenza ha chiarito che, nel computo dell’indennità spettante durante il congedo straordinario, deve essere ricompresa anche la tredicesima o ulteriori mensilità aggiuntive, le eventuali gratifiche, indennizzi e premi. Vanno, invece, escluse le voci variabili dello stipendio.
Per il periodo di congedo biennale spetta, inoltre, la contribuzione figurativa, utile ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
A sostegno della tesi per la quale nell’indennità spettante per il congedo debba essere ricompresa anche la tredicesima, l’INPS ha segnalato alcune decisioni che seguono la stessa argomentazione. In particolare, la decisione del Consiglio di Stato n. 658 del 2 settembre 1987, per la quale la tredicesima mensilità è una voce fissa, che ha la stessa valenza della normale retribuzione, perché viene riconosciuta a fine anno a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal merito.
Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze sostiene una teoria simile, ricollegandosi anche a quanto dichiarato dalla Ragioneria Generale dello Stato e, cioè che il rateo della tredicesima, in quanto voce fissa e continuativa che matura mensilmente, viene considerata per la determinazione dell’indennizzo del congedo straordinario.
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