Una questione assai diffusa riguarda il mantenimento dell’esenzione bollo auto dopo visita di revisione. Vediamo la risposta.
Le regole in tema di bollo auto sono previste sia a livello nazionale che a livello locale. Anzi detto bollo auto va inteso come un tributo regionale da versarsi annualmente per poter circolare legalmente, sulla rete viaria italiana. Di fatto l’agevolazione fiscale in oggetto si applica con una certa elasticità, in quanto il relativo diritto è sia del disabile con auto intestata alla sua persona, sia del familiare al quale l’auto è intestata e rispetto a cui il disabile è fiscalmente a carico.
L’esenzione bollo auto non è la sola agevolazione per i disabili legge 104, dato che le norme in materia prevedono anche, ad esempio, l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto o la detrazione Irpef del 19%. Ebbene, l’esenzione bollo auto evita ai beneficiari di sostenerne il costo annuale, pur essendo proprietari di un mezzo a motore iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Premesso ciò, c’è una questione pratica che di seguito vogliamo chiarire, e che attiene al mantenimento del diritto all’esenzione bollo auto per i disabili legge 104: in caso di revisione del verbale che acclara lo stato di invalidità, e conseguente passaggio dall’applicazione del comma 3 art. 3 legge 104 al comma 1 (in tema di soggetti aventi diritto), varrà ancora l’esenzione dal pagamento del tributo regionale oppure no? Facciamo chiarezza di seguito.
Questa tipologia di agevolazione fiscale è applicata in modo estensivo, ma ciò non toglie che vi siano condizioni ben precise da rispettare. Alcune attengono al reddito, altre alla potenza o cilindrata del mezzo rispetto al quale si vorrebbe l’esenzione bollo auto, ed altre ancora attengono alla condizione sanitaria del disabile o, per meglio dire, all’evoluzione della stessa nel corso del tempo.
Ebbene, in base alla legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, gli invalidi civili e le persone con handicap mantengono tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni, fino all’esito della visita di revisione. Pertanto, dopo il completamento della revisione l’invalido potrà sapere se l’agevolazione dell’esenzione bollo auto sarà mantenuta, oppure no.
Disposta per invalidità civile / handicap, la suddetta visita è mirata ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari per proseguire a fruire dei benefici concessi. Ecco perché si può già intuire che il passaggio – dopo la visita di revisione – dall’applicazione del comma 3 al comma 1 dell’art. 3 della legge 104 avrà delle conseguenze. Infatti, il cambio di status in soggetto handicappato – con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione – non basta, da solo, a garantire la prosecuzione dell’esenzione. Le norme in materia sono precise ed infatti, tra i requisiti, occorre lo status di ‘disabile grave‘, ovvero colui al quale si applica il comma 3 dell’art. 3 legge 104.
Non a caso al comma 3 si precisa che le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. E la gravità dovrà essere confermata nella visita di revisione.
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