L’ex coniuge titolare dell’assegno di mantenimento può ricevere la pensione di reversibilità? Per la legge non ci sono dubbi.
Uno degli interrogativi più diffusi tra i beneficiari della pensione di reversibilità è se possa essere percepita anche dai coniugi divorziati che già ricevono l’assegno divorzile (o di mantenimento).
La Legge n. 898/1970, all’articolo 9, prevede che la reversibilità spetta proprio solo nel caso in cui il coniuge divorziato è già titolare dell’assegno di mantenimento perché, in caso contrario, tale diritto non sussiste.
La Legge n. 74/1987 ha specificato che il coniuge divorziato può ricevere la prestazione nelle seguenti ipotesi:
Per quanto riguarda il requisito della titolarità dell’assegno di mantenimento, l’ordinanza n. 27875 del 2021 della Corte di Cassazione ha chiarito che essa debba essere intesa come titolarità attuale e fruibile dell’assegno divorzile al momento della morte dell’ex coniuge.
Non vale, dunque, la titolarità astratta del diritto all’assegno, già soddisfatta attraverso il versamento in un’unica soluzione, perché non si esplicherebbe lo scopo della pensione di reversibilità, ossia garantire la continuazione del sostegno economico all’ex coniuge (che è lo stesso obiettivo dell’assegno divorzile).
Il coniuge divorziato che percepisce il mantenimento può, dunque, ottenere anche la pensione di reversibilità dell’ex coniuge, ma solo se non ha contratto nuove nozze. Se, infatti, si è risposato, perde il diritto alla reversibilità.
Diversa è l’ipotesi in cui il defunto, dopo il divorzio si sia risposato. In tal caso, la pensione di reversibilità spetterà sia al coniuge superstite (se a carico del defunto) sia all’ex coniuge, se beneficiario dell’assegno divorzile.
Il riparto della pensione tra nuovo coniuge e coniuge divorziato viene effettuato per quote, determinate a seconda della durata dei matrimoni, della situazione economica dei beneficiari e dell’ammontare dell’assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha specificato che il calcolo è, in ogni caso, rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito, che potrà anche valutare non tutti ma alcuni di tali elementi.
In caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite, la reversibilità spetta solo all’ex coniuge divorziato. Infine, alla morte di quest’ultimo, la quota di reversibilità viene attribuita al coniuge superstite, se non risposato.
Il coniuge divorziato che intende percepire la pensione di reversibilità può presentare richiesta all’INPS in modalità telematica, tramite il sito dell’Istituto previdenziale, telefonando al Contact Center INPS al numero 803.164 (da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile) oppure rivolgendosi a un Patronato.
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