Le spese mediche sono rimborsabili anche se non scaturiscono da prestazioni e servizi offerti dal SSN. La Cassazione fa il punto.
Come in molti già sapranno, le spese mediche generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche sono rimborsate, ovvero danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che oltrepassa la franchigia di 129,11 euro. In altre parole, come spiega anche il sito web dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, ovvero la detrazione in gioco è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la citata franchigia corrispondente a 129,11 euro.
Dopo queste premesse, con cui abbiamo ricordato in sintesi questa specifica agevolazione fiscale per le spese mediche, di seguito porremo attenzione su una recente sentenza della Corte di Cassazione, che considera un differente tipo di rimborso legato alle conseguenze di un incidente stradale.
Nel provvedimento è stato stabilito il principio per cui le spese mediche sono rimborsabili anche se non provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale. Di che si tratta in concreto? Ecco i dettagli.
Grazie alla sentenza n. 29308 del 23/10/2023 della III sezione della Suprema Corte, è stato segnato un punto a favore del cittadino che abbisogni di prestazioni sanitarie e non si rivolga al Servizio Sanitario Nazionale. Ebbene, il citato provvedimento della Corte di Cassazione stabilisce che:
Nel dettaglio, nel corso del procedimento giudiziario erano emerse le responsabilità di un soggetto, che provocò un incidente stradale da cui scaturirono lesioni fisiche.
La Cassazione ha manifestato un orientamento difforme dal giudice d’appello in quanto ha sostenuto che la presenza dell’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica per le attività mediche, e non privata, risulta senza base normativa e logica “avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione (…) ai sensi dell’art. 1227 c.c.” – così si esprime la Cassazione. Non solo. La Corte ha anche considerato che l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata altresì già esclusa in passato, in relazione all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero (Cassazione 21782/2015).
Pertanto la Suprema Corte ha dato ragione a colui che si è avvalso delle prestazioni della struttura privata, affermando il diritto al rimborso e al risarcimento delle spese mediche anche se non provenienti dal SSN. Infatti per questo giudice, la decisione del lesionato di fare riferimento alle prestazioni di una struttura privata – al posto di quella pubblica – non può automaticamente essere ritenuta , in rapporto alla domanda di rimborso delle relative spese mediche, “ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227 c.c. comma 2”.
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