Poste Italiane deve assolvere a precisi obblighi informativi nei confronti dei titolari di Buoni Fruttiferi. Cosa succede in caso di inadempienza?
Poste Italiane è stato ritenuto responsabile per non aver consegnato ai titolari di Buoni Fruttiferi Postali il relativo Foglio Informativo Analitico, in cui era specificata la scadenza di tali prodotti.
La vicenda fa parte della campagna “Buono tradito“, promossa da Confconsumatori. Nel dettaglio, il Tribunale di Pavia ha dichiarato che i risparmiatori che possiedono dei Buoni devono necessariamente essere risarciti per i danni causati dal mancato invio, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico.
Con tale documento, infatti, gli interessati possono conoscere tutte le informazioni riguardanti i prodotti sottoscritti, come la durata e la scadenza.
Analizziamo, dunque, il caso di cui si è occupato il Tribunale di Pavia.
Un titolare di tre Buoni Fruttiferi Postali della serie 18N, con scadenza 18 mesi, e di ammontare totale di 15 mila euro, dopo aver acquistato i prodotti nel 2006, aveva deciso di sottoscriverli nel 2022.
Dopo aver contattato la filiale di Poste Italiane, era stato avvisato che i buoni erano prescritti. L’interessato, tuttavia, non aveva mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico, sul quale era indicata anche la data di scadenza dei buoni. Per questo motivo, decide di chiede il risarcimento dei danni a Poste Italiane.
In seguito al rifiuto del reclamo, il risparmiatore ha deciso di contattare Confconsumatori, che ha presentato ricorso al Tribunale di Pavia.
Tramite la sentenza n. 144/2024 del 18 gennaio 2024 il Tribunale di Pavia ha specificato che Poste Italiane aveva l’onere di inviare il Foglio Informativo Analitico al titolare dei Buoni Fruttiferi e, di conseguenza, ha ammesso il diritto al risarcimento del danno causato dall’omissione.
Oltre a non aver adempiuto all’obbligo di informazione nei confronti del risparmiatore, infatti, Poste Italiane ha anche causato un danno, in seguito alla perdita del diritto di ricevere il rimborso del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati.
L’ammontare del risarcimento, dunque, è stato fissato in una somma corrispondente al capitale iniziale più gli interessi legali sulla somma per ciascun anno, rivalutata in base agli indici ISTAT dalla scadenza dei Buoni.
Per Confconsumatori si tratta di una vittoria molto importante perché, finalmente, si riconosce il diritto dei titolari di Buoni Fruttiferi Postali a ricevere idonea assistenza da parte di Poste Italiane e di tutela, nel caso in cui non vengano assoluti tutti gli obblighi a favore dei risparmiatori, soprattutto nel caso in cui sia intervenuta la prescrizione.
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