Il congedo straordinario ha effetti sulla tredicesima e sulla quattordicesima del lavoratore dipendente. Scopriamo come calcolare la variazione.
Il lavoratore che chiede il congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave non si recherà sul posto di lavoro per un massimo di due anni. Questa assenza incide sulla sulle somme percepite, incluse tredicesima e quattordicesima.
Tra le misure della Legge 104 dedicate ai caregiver c’è il congedo straordinario. Permette al dipendente convivente con un disabile (o prossimo alla convivenza) di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 mesi continuando a ricevere un’indennità il cui importo si basa sull’ultima retribuzione percepita il mese precedente al congedo.
L’indennità conta solamente le componenti fisse e continuative del salario mentre esclude dal calcolo le forme di retribuzione variabile. La retribuzione ottenuta durante il congedo straordinario, poi, include anche il rateo della tredicesima, premi, gratifiche e ulteriori indennità nonché la quattordicesima. A confermarlo l’INPS nel messaggio numero 30 del 4 gennaio 2024 che fa seguito alle circolari numero 64/2001 e 32/2012. L’ente nega qualsiasi modifica legata all’introduzione del comma 5-ter.
L’INPS ha ricordato come l’indennità di congedo straordinario biennale per l’assistenza ad un familiare con disabilità grave sia rivolta ai dipendenti del settore privato nella misura dell’ultima retribuzione percepita prima del congedo. Sono esclusi dal calcolo dell’indennità gli emolumenti variabili dello stipendio. C’è un tetto massimo della retribuzione e dell’accredito figurativo durante la fruizione del congedo straordinario da considerare che viene rivalutato annualmente in base ad dati ISTAT. Nel 2023 corrispondeva rispettivamente a 40.366 euro e 11.320.
I periodi di congedo straordinario non sono computati per la maturazione di ferie, tredicesima, TFR ma valgono per il calcolo dell’anzianità contributiva. Questa esclusione dalla normativa di ferie, tredicesima e TFR ha portato il Tribunale di Roma nel 2022 a negare il pagamento degli importi dei ratei delle mensilità supplementari ritenendo che non debbano essere conteggiate nel calcolo dell’indennità. Nel 2024, però, l’INPS ha precisato che essendo la tredicesima un emolumento fisso e ricorrente deve rientrare nell’indennità. Il rateo di tredicesima come voce fissa e continuativa maturata mensilmente è computabile, dunque, nella base di calcolo del congedo straordinario.
In questo modo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha ribadito l’inclusione di tredicesima e quattordicesima nell’indennità erogata al lavoratore in congedo straordinario. La durata massima della misura, come detto è di due anni ma si può dividere anche in più periodi, utilizzandola anche per singole giornate da unire ai permessi di tre giorni al mese a condizione che tra un periodo di congedo e l’altro il dipendente riprenda l’attività lavorativa.
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