Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef che scatta a particolari condizioni. Tra queste ce n’è una che non va affatto sottovalutata.
Come spiega il sito web dell’Agenzia delle Entrate, il bonus mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione Irpef per comprare mobili ed elettrodomestici, mirati a costituire l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va quantificata su un ammontare spese massimo di 5mila euro per il 2024, inclusivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere suddivisa in 10 quote annuali di identico ammontare. Da notare che il pagamento va compiuto con bonifico o carta di debito o credito. L’Agenzia specifica altresì che non è permesso pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. In questi casi infatti, l’agevolazione non scatta.
Ma attenzione, perché non si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche in un’altra circostanza, che a non poche persone potrebbe sfuggire ma che merita, invece, di essere conosciuta e compresa. Vediamo di che si tratta.
Come abbiamo accennato, il bonus mobili spetta soltanto in riferimento ad un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Ebbene, non sono pochi i cittadini che si trovano nella situazione di aver effettuato da anni la SCIA per la ristrutturazione agevolata (con annessi bonus fiscali) dell’immobile di proprietà, ovvero quella dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva.
Proprio in caso di lavori prolungatisi nel corso del tempo, si corre il rischio di perdere l’agevolazione collegata del cd. bonus mobili? La risposta è purtroppo positiva, e chi acquista i primi mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata nel 2024, pur con lavori iniziati ad es. nel 2019 o nel 2020, si trova costretto a dire addio alla detrazione fiscale. Le lungaggini degli addetti ai lavori, che non hanno permesso di comprare prima frigoriferi, divani o lavatrici, non costituiscono dunque eccezioni alla regola generale.
La legge è molto chiara a riguardo e lo rimarca la stessa Agenzia delle Entrate nel suo sito web: il bonus mobili vale soltanto nell’ipotesi nella quale i lavori di ristrutturazione sull’unità immobiliare, siano cominciati dal primo gennaio dell’anno anteriore a quello in cui si comprano gli arredi e gli elettrodomestici. Pertanto, pur con regolare SCIA, il cittadino che abbia iniziato anni fa le opere di ristrutturazione – e non a partire dal primo gennaio 2023 – si troverà escluso dal bonus mobili ed elettrodomestici.
Se ad esempio una persona ha iniziato i lavori di ristrutturazione edilizia nel 2020, deve aver comprato gli arredi o elettrodomestici entro il 2021 per sfruttare la detrazione nella dichiarazione dei redditi. Altrimenti in caso di acquisto successivo, sarà esclusa dal bonus mobili. Chi compra o intende comprare arredi o elettrodomestici nel 2024, deve aver iniziato le opere entro il primo gennaio 2023.
Più nel dettaglio, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 16 del decreto legge 63/2013, a seguito di quanto modificato con il comma 37 della legge 234/2021. Il diretto riferimento all’annualità di avvio dei lavori implica il mancato accesso alla detrazione fiscale Irpef. Insomma, anche questo aspetto è da conoscere onde non essere presi alla sprovvista e ritenere – erroneamente – di poter contare su un acquisto di un divano o di una lavatrice, ‘agevolato’ grazie al meccanismo del bonus mobili.
A fugare ogni ulteriore dubbio sulla regola richiamata e che sorregge il funzionamento del bonus mobili 2024, ci sono anche le delucidazioni offerte dall’Amministrazione finanziaria che, con una guida ad hoc, fa piena luce su tutte le questioni pratiche connesse al bonus mobili. Nella guida aggiornata si precisa altresì che, onde avere l’agevolazione, è indispensabile compiere un intervento di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici, sempre residenziali, a patto che sia rispettata la condizione ‘temporale’ di cui sopra.
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