L’INPS ha comunicato la linea seguita con riferimento alla tredicesima, alla quattordicesima e al congedo straordinario di due anni.
Per comporre l’indennità erogata al lavoratore in congedo straordinario intervengono diverse voci della retribuzione. La tredicesima e la quattordicesima si maturano durante l’assenza dal lavoro?
Il dipendente che ha un familiare affetto da disabilità grave può fare richiesta di congedo straordinario per un periodo di assenza dal posto di lavoro di massimo due anni. Durante il congedo continuerà a percepire una retribuzione “base” e ad accumulare contributi figurativi ai fini pensionistici. Durante i periodi di congedo dovrà prendersi cura del disabile e in caso di contravvenzione delle regole il datore di lavoro potrà licenziarlo per giusta causa e l’INPS far scattare una denuncia sul piano penale.
Ricordiamo che il congedo straordinario è disciplinato da rigide direttive. In primis il lavoratore dovrà tener conto dell’ordine di priorità per la richiesta del beneficio. Si inizia dal coniuge/convivente/parte dell’unione civile. Seguono i genitori, i figli, il fratello/la sorella, parenti o affini entro il terzo grado. Condizione necessaria è la convivenza con il disabile che può iniziare anche il primo giorno di fruizione del congedo ma dovrà durante per tutto il periodo di assenza dal posto di lavoro.
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Ferie, Trattamento di Fine Rapporto, tredicesima e quattordicesima sono escluse durante la fruizione del congedo straordinario. A stabilirlo il Tribunale analizzando la normativa vigente. Significa che il calcolo dell’indennità erogata al caregiver durante l’assenza dal posto di lavoro non dovrebbe conteggiare i ratei di tredicesima e quattordicesima. Una disparità di trattamento rispetto a chi fruisce dei permessi di tre giorni al mese che, al contrario, includono tredicesima e quattordicesima.
Tale disparità è giustificata dal fatto che le due misure – congedo e permessi – fanno capo a scelte normative differenti pur essendo entrambe finalizzate all’assistenza di un disabile grave. Anche il congedo di maternità include la tredicesima da normativa mentre il congedo straordinario, ribadiamo, la esclude. Dall’altra parte, però, c’è l’INPS. L’ente interpreta la Legge diversamente. Dal conteggio sono esclusi solo gli elementi variabili della retribuzione mentre la tredicesima è un elemento fisso e ricorrente.
Il Consiglio di Stato e il Ministero dell’Economia confermano tale interpretazione. Da che parte sta, dunque, la ragione? La questione è complessa e si può dar adito, come visto, a differenti opinioni e interpretazioni. Nella maggior parte dei casi si considera la prima interpretazione, quella del Tribunale che non riconosce tredicesima e quattordicesima durante il congedo straordinario.
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