PEC e notifica della cartella esattoriale: ecco cosa emerge da una sentenza della Corte di Cassazione, i dettagli da conoscere
Sono tanti e diversi gli aspetti che destano attenzione e che possono esser approfonditi, quando in generale la tematica si lega alla questione della cartella esattoriale. Nel caso specifico, il punto ha a che fare con la notifica delle cartelle esattoriali attraverso le PEC, per le quali non occorre l’allegato originario e la firma digitale. Un punto importante riguarda quanto emerso da una sentenza della Cassazione. Ecco i dettagli a seguire.
Quando si parla di notifica in tale ambito, si fa riferimento alla modalità tramite cui la cartella di pagamento, oppure altri atti della riscossione sono recapitati ai contribuenti, a seguito dell’iscrizione a ruolo. È possibile eseguire la notifica, a seconda della tipologia di atto, anche attraverso l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con la Posta elettronica certificata.
Entrando però più nel dettaglio del tema, per la notifica della cartella esattoriale tramite PEC non occorre vi sia l’allegato originario e la firma digitale, ma è sufficiente allegarne una copia nel formato PDF. Tale aspetto si lega a quanto sottolineato della Corte di Cassazione, in merito alla sentenza numero 28852 del diciotto ottobre scorso, tramite cui è stato respinto il ricorso che era stato presentato da un contribuente.
La cassazione, attraverso la suddetta sentenza, ha giudicato valida la cartella di pagamento inoltrata via PEC da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nel dettaglio, alcuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, originariamente cartacea, notificata via PEC dall’Agenzie delle Entrate – Riscossione attraverso PEC sia poi sottoscritta con la firma digitale.
LEGGI ANCHE: I motivi per cui dovresti sempre ritirare una raccomandata o un atto giudiziario, meglio non rischiare!
Un aspetto dunque importante, quello che desta attenzione ed emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 28852 del 18 ottobre scorso, per quanto concerne la notifica della cartella di pagamento.
Per la copia in versione informatica della stessa, che viene notificata al soggetto attraverso la PEC, non è quindi necessaria la firma digitale. Al riguardo, basta allegare come copia dell’atto originario un semplice file nel formato Portable Document Format.
LEGGI ANCHE: Vieni a chiedere la PEC gratis, importante possibilità da ottenere subito
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, la suddetta notifica può aver luogo tanto allegando al messaggio PEC un documento informatico duplicato dell’atto originario, quanto attraverso una copia per immagini su supporto informatico del documento in originale, cartaceo. In tale ultima casistica, viene spiegato da PMI.it, si tratta di un file in formato PDF.
Fare la spesa sarà più conveniente con il trucchetto che vi sveliamo, utile per accedere…
Anche i disoccupati che svolgono lavori occasionali hanno diritto all'indennità NASpI, ma devono rispettare precisi…
Ci sono tantissimi benefici per le persone più anziane, che spesso necessitano di maggiori tutele.…
Per non ricevere penalizzazioni sull'assegno pensionistico è fondamentale scegliere accuratamente la tipologia di trattamento. Nel…
Chi affitta in nero un immobile rischia sanzioni molto severe in caso di controlli fiscali.…
L'Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova campagna di controlli grazie a un nuovo algoritmo.…