In alcuni casi, è la nuora che deve occuparsi dei suoceri anziani o disabili. A quali agevolazioni può accedere per assicurare la giusta cura?
Per la legge, non sussiste alcun obbligo per la nuora di prestare assistenza al suocero o alla suocera.
L’unica eccezione si ha nel caso in cui la nuora debba sostituire o subentrare al marito, ai figli o ad altri discendenti. Questo si verifica, ad esempio, quando il marito non riesce a mantenere l’invalida economicamente oppure tutti gli altri familiari sono morti.
Diverso è l’obbligo morale, legato all’affetto nei confronti del disabile, e il conseguente dovere di prendersi cura di un familiare che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni.
Se è la nuora ad assistere la suocera anziana o disabile, di quali benefici può usufruire? Cosa stabilisce al riguardo la Legge 104? Scopriamolo.
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Una Lettrice ha inviato il seguente quesito:
“Salve, assisto mia suocera che percepisce l’indennità di accompagnamento ed è titolare di Legge 104. Poiché ho un assegno di invalidità civile, possono usufruire di somme mensili per l’assistenza che svolgo notte e giorno per mia suocera? Grazie“.
Chiariamo alla nostra Lettrice che non esiste uno specifico sussidio economico riservato alle nuore che assistono le suocere titolari di 104. Se, però, è una lavoratrice dipendente (pubblica o privata), suggeriamo di richiedere il congedo straordinario.
In tal caso, infatti, può assentarsi da lavoro per un massimo di 2 anni e percepire un’indennità (erogata dall’INPS ma anticipata dal datore di lavoro), pari all’ultima retribuzione ricevuta, calcolata sulle voci fisse e continuative della stessa.
Il congedo 104, infatti, può essere richiesto anche dai parenti e gli affini fino al 3° grado del disabile grave.
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È, però, necessario che vengano rispettati specifici requisiti. Innanzitutto, la suocera non deve convivere con il coniuge o con un altro familiare che ha la priorità nella richiesta. In particolare, il coniuge, i figli e i parenti fino al 2° grado devono essere impossibilitati a prendersene cura perché ultrasessantacinquenni, invalidi, deceduti o mancanti.
Solo in tal caso, subentrano gli affini di 3° grado, come il genero e la nuora.
Il congedo straordinario, inoltre, può essere richiesto dalla nuora solo se convive con la suocera oppure se la nuora sposta la residenza presso quella della suocera per tutta la durata del congedo.
In alternativa, la nostra Lettrice potrebbe farsi assumere come collaboratrice familiare/ badante della suocera. La legge, infatti, permette l’assunzione tra familiari rispettando, ovviamente, tutte le norme del caso e, dunque, stipulando un valido contratto di lavoro e versando i rispettivi contributi previdenziali. In questo modo, può assicurarsi un vero e proprio stipendio.
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