Come si calcola l’importo della NASPI avendo usufruito sia del periodo di maternità che del congedo parentale prima dell’interruzione del rapporto di lavoro?
Le lavoratrici possono usufruire della maternità anticipata, obbligatoria e del congedo parentale al 30% prima dello scioglimento involontario del rapporto di lavoro. Cose si calcolerà in questo caso la NASPI?
La NASPI è l’indennità di disoccupazione erogata a chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla proprio volontà come licenziamento o dimissioni per giusta causa. Viene erogata per un massimo di ventiquattro mesi in base al periodo di lavoro svolto e l’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile. Il massimale per l’anno 2024 è di 1.550,42 euro. Nel conteggio come si calcolano eventuali periodi di maternità e di congedo parentale al 30%? Il calcolo tiene conto di entrambi i periodi a condizione che siano stati utilizzati all’interno del rapporto di lavoro.
Si tratta, infatti di casi in cui c’è la copertura della contribuzione figurativa e di conseguenza sono inclusi nel calcolo della NASPI. Il contribuente interessato può scoprire l’imponibile previdenziale tramite il fascicolo previdenziale dell’INPS a cui si accede tramite credenziali digitali entrando nella sezione MyINPS del sito ufficiale dell’ente della previdenza sociale.
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Nel conteggio della NASPI si deve considerare la retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, inclusi i periodi di congedo parentale e di maternità. La retribuzione dovrà essere inferiore ad un importo minimo di Legge fissato annualmente secondo le variazioni dell’Indica ISTAT (1.250,87 euro). L’indennità, poi, si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di erogazione (o dall’ottavo mese per gli over 55).
Qualora le retribuzione media risultasse superiore al limite allora la prestazione avrà un importo del 75% dell’importo fissato annualmente più il 25% della differenza tra retribuzione media mensile e la soglia da non superare. In ogni caso ricordiamo, come già detto, che la somma dovrà essere inferiore nel 2024 1.550,42 euro. Congedo e maternità sono periodi conteggiati nel calcolo NASPI che non fanno, dunque, ridurre l’assegno erogato ogni mese per un periodo pari alla metà di quello lavorato nei quattro anni precedenti all’interruzione del rapporto di lavoro (massimo 24 mesi).
La riduzione si avrà soltanto se si svolge attività di lavoro in forma autonoma, ad esempio, generando un reddito annuo fino a 5.500 euro oppure in caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale con reddito inferiore a 8.174 euro o in caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente.
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