Il lavoratore in malattia matura le ferie, la quattordicesima, la tredicesima, i contributi e il Trattamento di Fine Rapporto? Facciamo chiarezza.
I dipendenti hanno la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro in caso di malattia. I giorni di permesso sono disciplinati da una rigida normativa spesso ignorata dai lavoratori.
Un’influenza, una frattura, il mal di schiena possono bloccare il lavoratore a casa. La Legge prevede che al verificarsi di una malattia sia possibile per i dipendenti chiedere dei giorni al datore di lavoro senza rischiare il licenziamento. Il fine delle giornate di malattia deve essere quello di riposare e recuperare lo stato psico-fisico ottimale. Durante l’assenza il lavoratore riceve un’indennità al posto dello stipendio abituale erogata dall’INPS e/o dal datore di lavoro.
Nello specifico i primi tre giorni di malattia è il datore a pagare mentre dal quarto al 120esimo giorno è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere l’indennità. L’importo varia in base al CCNL o ad accordi aziendali interni. In generale corrisponde al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi venti giorni. Un dilemma per tanti lavoratori è se continuano a maturare ferie, permessi, tredicesima e altri emolumenti.
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I lavoratori assenti per malattia non sempre mantengono il diritto alla maturazione dei normali emolumenti. Come accade per la retribuzione, varieranno anche contributi, ferie, TRF e altro. Iniziamo proprio dalla copertura contributiva. Durante la malattia sarà versata una contribuzione figurativa al dipendente che si è trovato inabile al lavoro momentaneamente e per un periodo superiore a 7 giorni.
In più l’accredito gratuito è legato al possesso di minimo un contributo settimanale versato prima del periodo di malattia o infortunio. Il limite massimo accreditabile durante tutta la vita assicurativa è di 22 mesi ossia 96 settimane. Passiamo alle ferie. Durante i periodi di malattia continueranno ad essere maturati i giorni di ferie senza alcuna sospensione al pari dei giorni di permesso concessi al dipendente ogni mese. Ottime notizie anche in relazione alla tredicesima e alla quattordicesima.
Maturano entrambe pur essendo il lavoratore assente per malattia. E per concludere il dipendente non dovrà temere nemmeno che la malattia incida sul Trattamento di Fine Rapporto. Questa è la somma corrisposta al lavoratore al momento della cessazione di un contratto di lavoro e che si accumula durante l’esperienza lavorativa. Ebbene, nel calcolo del TFR non si considerano eventuali periodi di malattia. Significa che nonostante l’assenza il Trattamento continuerà a maturare.
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