Si possono chiedere le detrazioni per i lavori edilizi compiuti su un immobile intestato al coniuge? Vediamo quali sono i limiti imposti dalla normativa.
Uno dei dubbi più frequenti tra i contribuenti che usufruiscono del Bonus ristrutturazione è la possibilità che la fattura sia intestata al familiare convivente del soggetto a cui è intestato in via esclusiva l’immobile.
L’esempio più frequente è quello del coniuge che paga e si fa intestare le fatture relative a interventi di ristrutturazione compiuti su una casa appartenente solo al partner. In questo caso, può richiedere le detrazioni fiscali legate al Bonus ristrutturazione?
Al riguardo, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito quali sono le modalità attraverso le quali un familiare convivente può chiedere le detrazioni per un edificio non di sua proprietà.
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L’Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono i principi normativi da seguire quando le detrazioni per il Bonus ristrutturazione vengono richieste da un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile.
Tra i soggetti legittimati a ottenere le agevolazioni fiscali in seguito al compimento di lavori per il recupero del patrimonio edilizio (ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR) c’è il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile per il quale è stato sfruttato il Bonus ristrutturazione.
Vi rientrano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Se sussistono tutti gli altri requisiti per poter richiedere l’agevolazione fiscale, si può beneficiare del Bonus ristrutturazione anche quando i titoli abilitativi e le autorizzazioni necessarie ai fini del rispetto della normativa edilizia (ad esempio, la CILA) sono intestati al proprietario esclusivo dell’immobile e non al familiare convivente che richiede le detrazioni.
Stabilendo tale principio, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente risolto uno dei dubbi più frequenti tra i fruitori del Bonus ristrutturazione.
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Con la Risoluzione n. 136/2002, inoltre, l’Ente ha ricordato che, per poter accedere alle detrazioni, è fondamentale che lo status di convivenza sussista già nel momento in cui viene presentata la domanda per il Bonus o per i titoli abilitativi oppure alla data di inizio dei lavori e permanga per tutto il periodo di pagamento delle spese coperte dall’agevolazione (anche se può essere precedente all’inizio dei lavori).
Ricordiamo, infine, che il Bonus ristrutturazione consiste nel rimborso IRPEF al 50% delle spese per gli interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (solo per i condomini), entro una soglia massima di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.
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