L’INPS ha chiarito la portata delle novità apportate dalla Legge di Bilancio all’APE Sociale. Quali sono i requisiti e a chi è riservata la misura? Scopriamolo.
Il nostro ordinamento consente di andare in pensione anche prima del raggiungimento dei 67 anni di età.
Fino al 31 dicembre 2024, si potrà smettere di lavorare in anticipo grazie all’APE Sociale. È, tuttavia, stato innalzato il requisito anagrafico a 63 anni e 5 mesi ed è stata introdotta l’incompatibilità tra i redditi da lavoro dipendente o autonomo con il sussidio. Rimangono, invece, invariate le categorie di lavori gravosi.
A fare chiarezza sulle innovazioni per l’anno in corso è stata la Circolare INPS n. 35/2024. Vediamo cosa cambia.
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L’APE Sociale è uno strumento che consente di ricevere un assegno di importo massimo di 1.500 euro lordi al mese, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Possono, però, accedervi solo le seguenti categorie di contribuenti:
Uno dei principali cambiamenti contenuti nell’ultima Manovra finanziaria è l’incremento del presupposto anagrafico per poter beneficiare dell’APE Sociale, che è stato modificato da 63 a 63 anni e 5 mesi. Tale condizione deve essere rispettata da coloro che hanno maturato i requisiti nel 2023 e che dovranno inviare la domanda nel 2024.
Contrariamente alle previsioni originarie, è rimasta invariata la possibilità di accesso allo strumento da parte di coloro che svolgono una delle professioni elencate nella Legge n. 234/2021.
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Se, però, fino all’anno scorso l’APE Sociale era compatibile con i redditi da lavoro dipendente, entro il limite di 8 mila euro annui o 4.800 euro nell’ipotesi di lavoro autonomo, da gennaio 2024 la situazione è cambiata.
È stata, infatti, sancita la totale incompatibilità tra i redditi da lavoro e la percezione dell’APE Sociale, ad eccezione di quelli legati a lavoro autonomo occasionale, entro un limite massimo di 5 mila euro lordi annui. Chi non rispetta tale limite decade dalla misura ed è obbligato a restituire le somme percepite durante tutto l’anno di svolgimento dell’attività lavorativa dipendente o autonoma.
Non cambiano, invece, i termini per la presentazione delle domande per la verifica dei requisiti, confermati al 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. L’esito dovrà essere comunicato dall’INPS entro il 30 giugno, il 15 ottobre e il 31 dicembre 2024.
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