I lavoratori caregivers possono richiedere il congedo straordinario per assistere un familiare disabile. Con la dimora temporanea non sono obbligati al cambio di residenza.
Il congedo straordinario, previsto dalla Legge n. 151/2001 , è un periodo retribuito di assenza dal lavoro della durata massima di 2 anni, che permette ai lavoratori dipendenti di prestare cura e assistenza a un familiare affetto da disabilità grave.
Uno dei requisiti per la fruizione del beneficio è la convivenza. Il disabile e il caregivers, in pratica, devono trovarsi presso la stessa residenza, per tutta la durata del periodo di congedo.
Chi, dunque, non convive con il disabile non ha diritto all’agevolazione? Non tutti sanno che la Legge 104 consente la fruizione del congedo anche nell’ipotesi della cd. dimora temporanea. In cosa consiste? Scopriamolo.
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Un Lettore ha inviato il seguente quesito:
“Salve, sono un dipendente universitario e vorrei portare a casa mia madre per 6 mesi, richiedendo il domicilio temporaneo. Posso farlo? Vorrei presentare domanda per il congedo straordinario previsto dalla Legge n. 151/2001, per assistere mia madre a casa mia. Grazie“.
Il nostro gentile Lettore può usufruire della dimora temporanea, ossia della permanenza in un luogo che non è il quello in cui si ha la residenza abituale.
Per ottenerla, deve recarsi presso l’Ufficio anagrafe del Comune in cui dovrà vivere temporaneamente e presentare la domanda di iscrizione nei Registri della popolazione temporanea. Oltre ai dati personali dei richiedente e all’indirizzo dell’immobile, la richiesta deve contenere anche le motivazioni per le quali si intende beneficiare della dimora temporanea.
Solo dopo l’ottenimento di quest’ultima, il Lettore potrà provvedere all’invio della domanda all’INPS per
il congedo straordinario.
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Chiariamo, però, che la dimora temporanea ha una validità massima di 12 mesi. Al termine di tale periodo, se persiste la necessità di assistere il familiare disabile grave, bisognerà seguire l’iter burocratico ordinario. i conseguenza, il caregiver sarà obbligato a spostare la propria residenza presso l’abitazione del disabile da accudire, se vuole continuare a beneficiare del congedo straordinario per il restante anno.
Il discorso, invece, è differente se si vive nello stesso Comune, palazzo e numero civico del disabile, anche se non si è conviventi (magari si abita in due appartamenti distinti). In tal caso, non c’è la necessità di richiedere la dimora temporanea.
Un’altra eccezione, infine, è prevista per il genitore che deve assistere il figlio disabile grave, perché non è necessario avere la residenza nello stesso Comune e provare la convivenza.
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