È stata introdotta un’importante novità per compensare l’eccedenza di versamento dell’imposta sostitutiva del TFR. Cosa è stato deciso?
Ad inizio anno, possono essere utilizzati in compensazione i crediti fiscali derivanti dalle Dichiarazioni dei Redditi relative all’anno di imposta antecedente. L’uso corretto di tali crediti fiscali è fondamentale per evitare sanzioni.
Per ottenere la compensazione verticale, tramite Modello F24, del credito d’imposta sulla rivalutazione del TFR non è necessario il visto di conformità.
A provvedere, inoltre, può essere lo stesso sostituto d’imposta. Questo orientamento è stato specificato dai Consulenti del Lavoro, in merito a un problema relativo all’eccedenza di ritenute fiscali per i datori di lavoro.
Cosa cambia per la rivalutazione del TFR, in seguito ai chiarimenti relativi alla compensazione verticale? Scopriamolo.
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Nel caso in cui venga riscontrata un’eccedenza maggiore di 5 mila euro, non è obbligatorio inviare il Modello 770 con il visto di conformità.
Tale soglia, infatti, si riferisce solo alla compensazione orizzontale dei crediti e non anche a quelle verticale. La compensazione verticale si ha quando viene usato un credito fiscale per pagare un debito che ha identica natura. La compensazione orizzontale, invece, è quella che coinvolge imposte differenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R n. 445/1997, il sostituto d’imposta può utilizzare l’eccedenza per ridurre l’ammontare delle tasse da pagare oppure richiederne il rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 31/E del 30 dicembre 2014, ha chiarito che il visto di conformità è obbligatorio soltanto se si devono compensare i pagamenti di importo differente da quello dalle ritenute dovute nell’anno successivo.
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In base a quanto illustrato dai Consulenti del Lavoro sulla possibilità che la compensazione verticale possa esserci anche senza visto di conformità, si ricavano una serie di regole. Innanzitutto, è consentito detrarre l’eccedenza relativa al codice tributo 1712 dagli altri pagamenti delle ritenute.
Il Modello F24, poi, deve essere compilato correttamente e deve contenere, nella colonna “Importi a debito versati” il codice tributo da pagare e, tra le somme a debito compensate, deve essere specificato il codice tributo 1627.
Se, invece, la compensazione è compiuta durante il periodo d’imposta successivo, va utilizzato il codice 6781, ossia quello denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato“.
In conclusione, per la compensazione verticale, non è necessario il visto di conformità dell’Agenzia delle Entrate neanche se la cifra compensata è superiore a 5 mila euro.
Potrebbe, però, essere necessario dimostrare che i crediti in oggetto si riferiscono a un eccesso di ritenute per le quali non è richiesto il visto. L’unico onere, dunque, sarebbe quello di dover presentare tali chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.
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