L’indennità di accompagnamento viene erogata al cittadino invalido totale che non può deambulare né svolgere atti quotidiani di vita. C’è compatibilità con l’attività lavorativa?
Gli invalidi totali possono richiedere l’indennità di accompagnamento se la Commissione riconosce loro la necessità continua e permanente della presenza di una terza persona che li aiuti a deambulare e svolgere attività quotidiane come vestirsi e mangiare.
Nel 2024 l’indennità di accompagnamento corrisponde a 531,76 euro per dodici mensilità. La misura è erogata unicamente agli invalidi totali incapaci di deambulare autonomamente o di compiere gli atti di vita quotidiana. Se il verbale riconosce un grado di invalidità civile del 100% allora si potrà richiedere e ottenere l’accompagnamento in aggiunta all’assegno di invalidità. Non sarà necessario rispettare alcun requisito anagrafico o reddituale ma solo sanitario.
Condizione necessaria per ottenere l’indennità, però, è non essere ricoverati a totale carico dello Stato presso una struttura del SSN o in convenzione per più di 29 giorni (a meno che il ricovero non prevede l’assistenza da parte di un familiare o di un infermiere personale). L’invalidità totale non significa che la persona non possa svolgere un’attività lavorativa. In questo caso la prestazione verrà erogata ugualmente?
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Il percettore di indennità di accompagnamento può continuare a percepire la prestazione anche svolgendo un’attività lavorativa da dipendente oppure autonoma. Potrà essere accompagnato in ufficio da un caregiver oppure prendere i mezzi pubblici e continuare a lavorare dato che non c’è alcun requisito reddituale a rendere incompatibile attività lavorativa e indennità. Un esempio pratico è quello del malato oncologico che si sottopone a chemioterapia. Potrà ottenere l’indennità di accompagnamento e contemporaneamente conservare il posto di lavoro.
La normativa, poi, specifica che la prestazione può essere erogata anche solo per brevi periodi di tempo. Esattamente quello in cui serve la presenza di una terza persona per deambulare o per compiere atti della vita quotidiana. Nel momento in cui il percettore riacquisirà le funzionalità allora il beneficio cesserà di essere erogato. Tutto questo anche se il percettore lavora. Non dovrà rinunciare necessariamente all’attività dipendente o autonoma.
L’invalido civile che lavora, dunque, non deve temere di inoltrare domanda di indennità di accompagnamento all’INPS. L’iter è lo stesso per il riconoscimento dell’invalidità. Servirà il certificato introduttivo del medico curante, l’istanza all’INPD, la visita medica presso la Commissione medica incaricata e la redazione del verbale in cui si riconosce l’invalidità. Ricordiamo che nella domanda di avvio del procedimento occorrerà specificare che si svolge un’attività lavorativa.
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