La legge prevede una serie di casi in cui si è esonerati dal versamento dell’IMU. Possono accedere all’agevolazione anche le case popolari? Tutta la verità.
L’IMU (Imposta Municipale Unica) è la tassa che deve essere pagata dai possessori di immobili in Italia. Si versa in acconto il 16 giugno di ciascun anno e, in saldo, il 16 dicembre.
Ci sono, tuttavia, delle ipotesi in cui è stabilita l’esenzione dal pagamento della tassa. Innanzitutto, l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze, a condizione che non rientrino in una delle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 ed A/9).
L’esonero, poi, si applica anche ai terreni agricoli e, nel dettaglio:
L’IMU, inoltre, non va pagata sugli immobili occupati abusivamente, a patto che sia stata presentata idonea denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
Oltre alle ipotesi specifiche, i Comuni possono introdurre propri casi di esonero dal versamento dell’IMU. Una questione molto dibattuta riguarda le case popolari. I possessori devono pagare l’imposta? Sul tema è intervenuta una fondamentale sentenza, analizziamola.
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Anche per le case popolari è dovuto il pagamento dell’IMU. L’esenzione, infatti, si applica soltanto agli immobili di Enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciali ma che sono dediti esclusivamente ad attività di assistenza.
A stabilire questo principio è stata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, tramite la sentenza n. 5782/13 del 20 ottobre 2023, che ha ribadito un precedente orientamento della Corte di Cassazione.
I giudici non hanno accolto il ricorso presentato da un IACP (Istituto Autonomo per le Case Popolari) della Provincia di Caserta, ritenendo sussistente l’obbligo di pagare l’Imposta Municipale Unica per gli immobili concessi in locazione proprio in relazione alla natura economica dell’attività svolta, che non fa parte della finalità assistenziale degli alloggi sociali.
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Nella sentenza è specificato che l’esonero dall’IMU può riguardare solo i beni di proprietà IACP che vengono usati per scopi sociali e per compiere attività senza fini di lucro; al contrario, non può esserci esenzione se le case sono locate a terzi dietro corrispettivo.
In virtù dei canoni di locazione che vengono chiesti dall’IACP, dunque, non si può escludere la finalità economica dell’attività, nonostante siano di importo inferiore a quelli di mercato.
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