Il congedo 104 si può anche frazionare, evitando di conteggiare i festivi e consentendo il prolungamento della durata. Ecco come fare.
Il congedo straordinario è un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata massima di due anni, che spetta ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza a un familiare disabile grave.
In particolare, i soggetti a cui spetta tale diritto sono elencati in base a una specifica scala di priorità e sono nell’ordine: il coniuge, l’unito civilmente o il convivente di fatto del disabile grave, il genitore (anche adottivo o affidatario), il figlio convivente, il fratello o la sorella, un parente o affine fino al terzo grado convivente del disabile grave. Il diritto al congedo passa al soggetto gerarchicamente inferiore se quello superiore è assente, deceduto o a sua volta affetto da disabilità grave.
Ma come va utilizzato il congedo? Vediamo cosa stabilisce la normativa.
Nel caso in cui il lavoratore decida di utilizzare il periodo di congedo 104 in maniera continuativa (cioè per due anni di fila), tutti i giorni festivi ricompresi in tale lasso di tempo sono conteggiati nel congedo.
Con la Circolare n. 64 del 15 marzo 2001, l’INPS ha chiarito che è possibile frazionare la fruizione del congedo ed evitare che alcune giornate non lavorative (come i festivi, i sabati e le domeniche) possano essere ricomprese nel calcolo del periodo di congedo straordinario.
A tale scopo, è fondamentale che il lavoratore riprenda l’attività tra un intervallo e l’altro. Ad esempio, se Tizio si assenta per congedo dal lunedì al giovedì, il venerdì ritorna al lavoro e il lunedì riprende con la fruizione del congedo, il sabato e la domenica non verranno conteggiati e la durata dell’assenza retribuita potrà essere estesa.
L’Istituto di Previdenza precisa anche che se due periodi di congedo sono interrotti da ferie o altre assenze, nel calcolo delle giornate si inseriscono anche i sabati e le festività che ricadono nel lasso di tempo in cui non è stata prestata attività lavorativa.
La Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 sottolinea un ulteriore aspetto. I sabati e le domeniche non rientrano nel congedo se la domanda viene inviata dal lunedì al venerdì e se si ritorna a lavoro il lunedì successivo, oppure se il dipendente si assenta per malattia.
La Circolare n. 64/2001, infine, specifica che i lavoratori possono unificare i periodi di congedo con le ferie spettanti per legge. In tal caso, però, ogni giorno in cui non è stata svolta attività lavorativa (come il sabato, la domenica e i giorni festivi) che si sussegue subito prima o dopo le ferie, verrà conteggiato nel periodo di congedo.
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