Sono numerose le segnalazioni dei cittadini a cui sono arrivate bollette del gas da capogiro. Quali sono le responsabilità di ARERA e come rimediare?
Nelle ultime settimane si stanno diffondendo testimonianze di contribuenti terrorizzati dall’eccessivo innalzamento delle bollette di elettricità e, soprattutto, gas.
Emblematica la vicenda di una donna con più di 80 anni in mercato libero che ha ricevuto una bolletta, relativa ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 e per consumi pari a 289 metri cubi, di ben 906 euro. Non si possono accettare importi di più di 3 euro al metro cubo consumato, perché, in virtù del calo del costo della materia prima, il prezzo per metro cubo è di circa 1 euro. Come risolvere questa situazione e tutelare gli utenti?
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La causa principale degli importi eccessivamente elevati delle bollette del gas sono le tariffe a prezzo fisso, perché i fornitori possono modificare le condizioni economiche in maniera unilaterale, cioè senza il previo consenso degli utenti interessati.
Questi ultimi, dunque, potranno solo cambiare fornitore, nel caso in cui trovino le nuove tariffe non convenienti. Tale situazione è stata inasprita da una serie di provvedimenti apportati da ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
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L’Ente, infatti, ha introdotto l’art. 13 nel Codice di condotta commerciale, che riconosce la facoltà ai fornitori di elettricità e gas di modificare unilateralmente le clausole economiche del contratto. Si tratta di un’operazione che, di fatto, ARERA non avrebbe potuto compiere, perché non ha funzioni legislative.
Ai sensi dell’art. 13, inoltre, i fornitori devono comunicare agli utenti la modifica delle clausole economiche senza, però, la necessità di un riscontro di ricezione della comunicazione da parte dei destinatari (ad esempio, una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una PEC).
ARERA ha, infatti, inserito la seguente dicitura: “Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato da parte del venditore“. Ha previsto, in pratica, un capovolgimento dell’onere della prova che non è più a carico del fornitore che invia la comunicazione ma dell’utente che, quindi, non potrà opporsi. Si accorgerà della variazione solo nel momento in cui riceverà le bollette elevate.
Tra l’altro, il Servizio di conciliazione offerto da ARERA, per la risoluzione di eventuali controversie tra fornitori e utenti è del tutto inefficace. Si tratta di una situazione molto preoccupante perché in palese contrasto con i principi di concorrenza e perché viene negata adeguata tutela ai consumatori.
Una soluzione potrebbe essere affidare le funzioni di ARERA all’Antitrust e consentire agli operatori di predisporre i metodi tariffari e le tariffe.
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