La Corte di Cassazione definisce i paletti entro cui muoversi quando si parla di licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Il periodo di comporto è il periodo massimo temporale entro cui un lavoratore può non essere in servizio a causa di un infortunio o di una malattia. Rimanendo in questo range il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Cosa accade superandolo?
In ambito lavorativo il periodo di comporto è il totale delle assenze per malattia e infortunio del dipendente. Da contratto è stabilito un numero massimo di assenza da non superare per non rendere legittimo il licenziamento. Se nel CCNL dovesse mancare l’indicazione in merito alle tempistiche allora si prenderebbe in considerazione un periodo fissato dagli usi o secondo equità. Durante il periodo di comporto il lavoratore conserva il posto di lavoro e riceve un’indennità di malattia da parte dell’INPS e integrata dal datore di lavoro.
Si tratta, dunque, di un periodo di tutela che però non esclude totalmente la possibilità di un licenziamento durante la malattia prima della scadenza del periodo di comporto. Per giusta causa, incapacità del lavoratore di riprendere l’attività lavorativa, cessazione dell’attività aziendale, il dipendente potrebbe perdere l’occupazione.
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Una volta scaduto il periodo di comporto il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro con il dipendente secondo quanto stabilito dal Codice Civile (articolo 2110). La Corte di Cassazione, però, aggiunge che il licenziamento per superamento del comporto dovrà essere motivato in modo dettagliato. Non serve specificare i singoli giorni di assenza del lavoratore ma il datore dovrà fornire indicazioni sufficienti per il conteggio delle assenze e del superamento del periodo di comporto. Questo se l’assenza è stata prolungata nel tempo.
In caso di assenze frammentate e multiple, invece, occorrerà fornire un’indicazione specifica delle stesse dando la possibilità al dipendente di difendersi. La motivazione dovrà accertare senza alcun dubbio il superamento del comporto secondo i tempi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento. In caso di motivi generici e indeterminati la Corte di Cassazione annullerà il licenziamento.
Se il lavoratore dovesse chiedere al datore di lavoro i dettagli delle assenze e non dovesse riceverli allora il licenziamento sarà considerato illegittimo. Altra informazione importante, si dovranno considerare unicamente le assenze indicate nella lettera di licenziamento dati che il datore di lavoro non può modificare le ragioni del licenziamento indicate nella comunicazione iniziale.
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