Se si hanno debiti non saldati si rischia anche il pignoramento della pensione. Ma la legge prevede dei limiti per tutelare i contribuenti. Vediamo quali.
La pensione di vecchiaia può essere oggetto di pignoramento per insolvenza, nel caso in cui sia stato richiesto un prestito a una società finanziaria e non siano state pagate le relative rate.
Se, però, è già attivo un precedente pignoramento sullo stesso assegno pensionistico, per il medesimo motivo, a quanto ammonta la trattenuta?
Ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile, il pignoramento può essere effettuato solo nel rispetto di specifici limiti, che servono a tutelare il pensionato e a evitare che sia costretto a vivere in condizioni di forte indigenza. Analizziamo, dunque, quali sono le regole per il pignoramento della pensione.
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Non tutti i beni del debitore possono essere pignorati. Per quanto riguarda il caso specifico della pensione o dello stipendio, è necessario che vengano rispettare specifiche soglie, per non privare l’interessato delle somme che servono per soddisfare i bisogni primari.
Al riguardo, la legge stabilisce che il pignoramento può avvenire solo relativamente a un quinto della pensione, al quale va sottratto il minimo vitale. Quest’ultimo si determina moltiplicando per due l’importo dell’Assegno sociale. In ogni caso, il pignoramento non può riguardare pensioni di importo pari o inferiore a mille euro.
Se, quindi attualmente l’Assegno sociale è pari a 534,39, il minimo vitale ammonta a 1.068,78 euro. Di conseguenza, il pignoramento va effettuato nella misura di un quinto della parte che eccede 1.068,78 euro.
Nel caso di un secondo pignoramento, bisogna fare un’importante distinzione. Se il secondo pignoramento avviene prima dell’accredito della pensione, il giudice provvede alla riunione e i due creditori avranno una posizione paritetica nei confronti della quota pignorabile.
In caso contrario, il creditore coinvolto nel secondo pignoramento dovrà aspettare la completa soddisfazione del primo creditore. In altre parole, gli eventuali creditori successivi subentrano solo al termine della prima procedura di pignoramento.
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È necessario chiarire, infine, che se le cause dei vari debiti appartengono alla stessa categoria, non si può disporre più di un pignoramento della pensione. Per esempio, se un istituto di credito e una società finanziaria vogliono pignorare lo stesso assegno pensionistico, dovranno sempre rispettare il limite di un quinto, sulla base delle regole che abbiamo precedentemente elencato.
Se, invece, le cause dei debiti sono differenti, allora si può effettuare più di un pignoramento. Anche in questo caso, tuttavia, è obbligatorio rispettare una soglia massima perché la somma pignorabile non può eccedere la metà della pensione.
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