I genitori non sposati e non conviventi che presentano l’ISEE devono considerare una particolare figura: il componente aggregato al nucleo. Per quale motivo?
Le coppie di genitori non sposati e non conviventi che sono chiamati a presentare il modello ISEE devono fare i conti con una serie di dubbi legati alla nucleo familiare da specificare nella DSU.
In queste ipotesi, infatti, manca un’unità familiare unica perché i genitori non sono l’uno a carico dell’altro. Per questo motivo, sono in molti a commettere l’errore di presentare un ISEE nel quale viene indicato solo il genitore che ha i figli a carico, omettendo l’altro.
Si tratta di uno sbaglio che potrebbe avere delle conseguenze molto gravi. Ecco, dunque, che entra in gioco la figura del cd. componente aggregato al nucleo. In cosa consiste? Scopriamolo.
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Per accedere alla maggior parte dei bonus, delle agevolazioni, dei sussidi e dei benefici economici è necessario presentare un valido Modello ISEE.
La riforma ISEE del 2015 ha introdotto delle importanti novità per evitare che i genitori non sposati e non conviventi commettano errori nella compilazione della documentazione. Ha, infatti, previsto la figura del componente aggregato al nucleo.
In pratica, anche il genitore che non convive e non ha a carico il figlio (e, quindi, è escluso dal nucleo familiare) va considerato ai fini del calcolo ISEE. Di conseguenza, deve essere specificato nella DSU, insieme ai relativi redditi e patrimoni.
Le uniche eccezioni a tale regola si hanno quando il genitore non convivente:
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Il componente aggregato al nucleo familiare va inserito nel Quadro D della Dichiarazione Sostitutiva Unica, in tutte quelle ipotesi in cui è obbligatorio l’ISEE per accedere a bonus e benefici legati ai figli, come l’ISEE università o il Bonus asilo nido. È, inoltre, necessario indicarlo se si vuole richiedere l’Assegno di Inclusione e l’Assegno Unico e Universale per figli a carico.
Esortiamo, in conclusione, a prestare massima attenzione alla necessità di inserire il componente aggregato e a evitare errori al riguardo. Se, infatti, si omette di specificare tale figura nell’ISEE, si compromette il diritto a beneficiare delle prestazioni richieste e potrebbe sorgere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
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