Tra le agevolazioni IMU c’è la riduzione applicata sull’immobile concesso in comodato d’uso ai parenti in linea retta.
L’impossibilità di concedere la casa in comodato d’uso annulla automaticamente la possibilità di ottenere una riduzione sull’IMU o ci sono situazioni in cui lo sconto è applicabile?
La base imponibile dell’IMU – la tassa sulla proprietà di un immobile – viene ridotta del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta. L’agevolazione non riguarda le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (considerate di lusso) e prevede che il contratto sia regolarmente registrato nonché che il comodante sia in possesso di una sola abitazione concessa in comodato.
Può avere invece, un’altra casa adibita ad abitazione principale. Altra condizione per ottenere la riduzione del 50% è che il comodante risieda anagraficamente e dimori nello stesso Comune in cui c’è l’abitazione data in comodato d’uso. Da sapere, poi, che la riduzione rimarrà anche in caso di morte del comodatario se la casa resterà adibita ad abitazione principale in presenza di moglie e figli minorenni.
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La normativa prevede che la riduzione spetti solo se il fabbricato non è di lusso ed è concesso in comodato d’uso a genitori o figli che lo usano come abitazione principale. Sono incluse anche le pertinenze. Significa che se il figlio non usa la casa per abitarci in modo abituale la riduzione non spetterà. Ci sono altri casi, però, in cui è previsto uno sconto sull’IMU.
Nel 2024, ad esempio, i lavoratori autonomi e le imprese possono dedurre al 100% le spese di pagamento IMU sugli immobili strumentali all’esercizio della propria attività. La riduzione del 25%, invece, spetta se l’immobile è concesso in locazione ad un canone concordato mentre lo sconto del 50% si applica sui fabbricati dichiarati di interesse artistico o storico nonché per gli edifici non abitabili o inagibili non utilizzati.
Oltre alle riduzione, poi, non dimentichiamo che la normativa prevede anche dei casi di esenzione dal pagamento dell’IMU. Se l’immobile è usato per esercizio di culto oppure se è proprietà della Santa Sede o di Stati esteri oppure organizzazioni internazionali. Sono esenti dal pagamento dell’imposta anche i proprietari di fabbricati rurali. Chi non rientra in questo elenco dovrà procedere con il pagamento dell’IMU compilando il modello F24. Ricordiamo che sono previste due scadenze, il 16 giugno e il 16 dicembre. Naturalmente è concesso anche pagare in un’unica soluzione.
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