I dipendenti disabili o caregivers possono richiedere una serie di benefici lavorativi. Come vanno utilizzati durante l’anno? È fondamentale saperlo.
La Legge 104 del 1992 sancisce il diritto per i lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave e per i familiari che assistono disabili gravi di usufruire di particolari agevolazioni, ossia di 3 giorni di permesso al mese (frazionabili anche in ore), del congedo straordinario della durata massima di 2 anni e del prolungamento del congedo parentale.
Per capire se queste tre misure possano essere cumulate nello stesso mese, bisogna analizzare le disposizioni contenute nel Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018.
Il provvedimento contempla, innanzitutto, la facoltà della fruizione dei permessi e del congedo nei casi di turni di lavoro organizzati tra due giorni solari o durante festivi e della suddivisione delle ore di permessi nelle ipotesi di part-time orizzontale e verticale.
I permessi mensili possono essere utilizzati a prescindere dalla durata del turno lavorativo e, dunque, anche nelle ipotesi di turni domenicali o notturni, secondo la seguente formula: orario di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili.
Anche i lavoratori part-time hanno diritto ai permessi 104, al pari dei lavoratori a tempo pieno. In caso di part-time verticale e misto, per riproporzionare i tre giorni di permesso mensile, si utilizza tale formula: orario medio settimanale ipoteticamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso) = orario medio settimanale ipoteticamente eseguibile a tempo pieno.
Per il part-time orizzontale, invece, non opera il riproporzionamento dei tre giorni di permesso, perché la durata inferiore dell’attività è insita nel rapporto di lavoro. Ma quando è possibile richiedere i permessi e i congedi nello stesso mese da parte del medesimo lavoratore? Ecco cosa stabilisce la normativa.
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Il congedo straordinario biennale e quello parentale possono essere utilizzati nello stesso mese in cui si beneficia anche dei permessi 104. Attenzione, però, perché tale concessione vale solo se vengono fruiti in giorni differenti (seppur nello stesso mese).
Tale principio è stato confermato dall’INPS, con il citato Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018. Il congedo straordinario, inoltre, può essere cumulato ai permessi 104 senza la necessità di riprendere l’attività lavorativa tra la fruizione delle due agevolazioni, anche se la situazione si protrae per interi mesi.
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L’importante è che i tre giorni di permesso, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale siano alternative e non vengano cumulate nello stesso mese.
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