L’indennità di accompagnamento può essere sospesa in caso di degenza ospedaliera. Ecco il metodo per continuare a percepire il beneficio.
L’indennità di accompagnamento è la prestazione economica che l’INPS eroga ai soggetti che, a causa di una grave patologia, non sono capaci di deambulare o di svolgere le normali azioni quotidiane in autonomia e, dunque, necessitano di assistenza costante.
Per il 2024, la prestazione ammonta a 531,76 euro al mese. In alcuni casi, tuttavia, può essere disposta la sospensione o addirittura la revoca del beneficio, come nell’ipotesi di ricovero presso una struttura pubblica. Affinché si verifichi l’interruzione, è necessario che intercorrano specifiche circostanze.
A differenza di quanto si ritiene, infatti, la degenza presso un ospedale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale non comporta a prescindere la sospensione o la revoca. Vediamo, dunque, qual è la procedura per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento viene sospesa nell’ipotesi in cui il titolare rimanga ricoverato presso una struttura pubblica o convenzionata con il SSN per più di 29 giorni. Al termine, tuttavia, il pagamento del sussidio riprende regolarmente.
L’INPS ha specificato che nel caso in cui, durante il ricovero, non venga prestata un’assistenza esaustiva, la prestazione non viene interrotta anche se la degenza è superiore a 29 giorni. Ad esempio, l’indennità continua a essere riconosciuta nel caso in cui sia necessaria la presenza costante di un familiare o di un infermiere privato.
Anche i giudici hanno precisato che il ricovero gratuito non comporta sempre la sospensione automatica dell’indennità di accompagnamento. Bisogna, però, presentare all’INPS la documentazione medica rilasciata dalla struttura che attesti che l’assistenza garantita non è stata esaustiva, in relazione alle specifiche condizioni di salute dell’interessato.
In ogni caso, sussiste sempre l’obbligo di comunicare all’Istituto di Previdenza il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica o convenzionata, perché spetta all’Ente valutare il caso concreto e accertare se permangono le condizioni per il regolare riconoscimento della prestazione. Per evitare la sospensione o la revoca, il titolare dell’indennità (o, eventualmente, l’amministratore di sostegno o il rappresentante legale) deve inoltrare una dichiarazione telematica alla fine del periodo di ricovero, tramite il portale web dell’INPS o tramite un Patronato abilitato.
Tale comunicazione dovrà indicare le date di inizio e fine ricovero e dovrà essere accompagnata da una certificazione resa dalla struttura sanitaria dimostrante il carattere non esaustivo dell’assistenza offerta. Non sono, invece, necessari gli altri documenti sanitari, come le cartelle cliniche o i certificati dei medici relativi alla patologia posseduta.
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