I soggetti che percepiscono le prestazioni legate all’invalidità hanno accesso anche alla pensione di vecchiaia? Tutta la verità.
La pensione di inabilità è una misura economica che spetta a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della totale e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, a causa di una menomazione fisica o mentale, accertata da una Commissione Medica Legale INPS.
Possono richiederla i lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati), gli autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata che hanno almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) nel quinquennio antecedente la domanda di pensione. A tal fine, è utile qualsiasi tipologia di contribuzione, cioè obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, da ricongiunzione e da lavoro all’Estero.
I soggetti che percepiscono la pensione di inabilità e che raggiungono i requisiti utili per la pensione di vecchiaia (ossia 67 anni di età e 20 anni di contributi) si chiedono se le due prestazioni siano cumulabili. Scopriamo cosa stabilisce la legge al riguardo.
I soggetti che presentano un’invalidità superiore all’80% hanno una straordinaria opportunità: l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. Si tratta di una prerogativa riservata a coloro che presentano specifici requisiti e consente di usufruire del pensionamento con un bel po’ di anni di vantaggio, ossia 6 per gli uomini e 11 per le donne.
Possono accedere a tale prestazione solo i lavoratori dipendenti privati iscritti all’AGO o ai Fondi sostitutivi INPS (sono, quindi, esclusi i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi) che hanno almeno 20 anni di contributi e 56 anni di età, per le donne, o 61 anni di età, per gli uomini.
Il requisito contributivo, invece, si riduce a 15 anni per i soggetti che rientrano nelle cd. tre deroghe Amato. In queste ipotesi, sono richiesti 15 anni di contribuzione prima del 1992, l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari entro il 24 dicembre 1992 oppure il possesso di almeno 25 anni di anzianità contributiva (di cui 15 anni di contributi effettivi da lavoro dipendente e 10 anni derivanti da lavoro discontinuo).
Gli invalidi che non possiedono i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, possono trasformare la pensione di inabilità in pensione di vecchiaia ordinaria, se hanno maturato almeno 20 anni di contributi. In tal caso, hanno la facoltà di presentare domanda all’INPS per la trasformazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 503/1992. Il passaggio, dunque, non è automatico.
Ricordiamo, infine, che l’indennità di accompagnamento, in quanto prestazione di carattere assistenziale (che non dipende dall’età e dal reddito del titolare) è cumulabile con la pensione. Allo stesso modo, i percettori potranno continuare a ricevere l’indennità di comunicazione, perché si tratta di una misura non legata alla capacità lavorativa bensì allo stato di salute degli interessati.
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