La percentuale di invalidità idonea al riconoscimento dell’Assegno di inclusione è del 67%. Eppure la misura si può ottenere anche con un grado inferiore.
Tra i beneficiari dell’Assegno di Inclusione ci sono i soggetti che si trovano in condizione di disabilità con percentuale minima del 67%. Esistono delle eccezioni che permettono di raggirare legalmente la normativa?
A differenza del Reddito di Cittadinanza, l’Assegno di Inclusione si rivolge ad una platea di beneficiari ridotta. Ricevono la misura le famiglie che tra i componenti hanno un minore, un disabile, un over 60 o un soggetto in condizioni di svantaggio sociale. In più ci sono requisiti reddituali e patrimoniali da rispettare nonché un ISEE entro i 9.360 euro.
I membri del nucleo familiare che non rientrano nelle categorie citate non hanno diritto all’Assegno di Inclusione e sono esclusi, dunque, dalla scala di equivalenza usata per il conteggio dell’importo. Dato che la percentuale di invalidità che dà diritto alla misura è del 67% si evince che chiunque abbia un grado inferiore a questo non percepirà l’AdI. In realtà ci sono delle eccezioni che permettono di ottenere il sussidio anche con una invalidità del 46%.
Chi ha una percentuale di invalidità sotto il 67% ma entro il 46% può fare domanda di AdI a condizione che sia stato preso in carico dai servizi sociali. Solo in questo caso c’è la possibilità di ricevere il sussidio mensile dopo aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale. Si tratta, dunque, dei cittadini di età compresa tra 18 e 59 anni con invalidità sotto il 67% per i quali il servizio sociale comunale ha comunicato la presa in carico attraverso l’apposita piattaforma.
I servizi sociali procedono con la presa in carico se i soggetti hanno dipendenze da alcool, dal gioco d’azzardo, dalla droga o se sono vittime di violenza oppure invalidi con percentuale tra il 46 e il 66%. Qualora manchi la presa in carico l’INPS non erogherà il sussidio o interromperà le erogazioni accorgendosi che i requisiti non sono soddisfatti. Aspetterà la presa in carico da parte dei servizi sociali prima di riprendere i versamenti a condizione, naturalmente, che la disabilità tra il 46 e i 67% sia accertata.
Non serve la presa in carico, invece, per chi ha una percentuale di invalidità grave oltre il 67% ed è cieco parziale o assoluto, ipovedente medio, grave, sordo, persona con grave disabilità, minore con indennità di accompagnamento. Con grado di disabilità inferiore al 46%, invece, non c’è possibilità di ricevere il sussidio mensile.
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