Il canone RAI non va pagato per particolari categorie di immobili. Scopri subito se rientri tra i fortunati beneficiari!
Il canone RAI è un’imposta che va versata da parte di coloro che detengono apparecchi televisivi preposti alla ricezione dei programmi televisivi. Dal 2016, la tassa viene addebitata direttamente sulla bolletta dell’utenza elettrica.
Il canone RAI prescinde dal numero di televisioni possedute, perché va pagato solo una volta per ciascun nucleo familiare, e dal luogo in cui è posto l’apparecchio. L’imposta, inoltre, non dipende dalla quantità di programmi che vengono visti e, quindi, deve essere corrisposta anche se la tv non viene usata. Le uniche ipotesi in cui si è sollevati dall’onere riguardano l’uso di un monitor di computer oppure di una smart tv sprovvista del connettore all’antenna.
Un’ipotesi particolare e molto dibattuta è quella relativa alle modalità di pagamento del canone RAI nel caso di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia, momentaneamente inagibili e inabitabili. Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, chiarendo se il versamento sia o meno dovuto.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per gli immobili in fase di ristrutturazione che non sono abitati, è necessario inviare apposita comunicazione per usufruire dell’esenzione dal pagamento del canone RAI. Non è, dunque, necessario provvedere alla disattivazione dell’utenza elettrica, ma basta dimostrare il mancato possesso dell’apparecchiatura.
Se il proprietario di una casa presso la quale si stanno compiendo interventi edilizi non ha alcuna televisione all’interno, può non versare l’imposta, a condizione che nell’eventuale casa in affitto in cui risiede momentaneamente non ce ne sia.
In ogni caso, l’esenzione non si applica automaticamente, ma va inviata la cd. Dichiarazione di non detenzione all’Agenzia delle Entrate. Chi non abita nella casa di proprietà non è obbligato al versamento del canone soltanto se fa parte di un diverso nucleo familiare (come quello dei genitori o del coniuge) oppure si trova come ospite presso terzi (ad esempio, a casa di un amico).
Per quanto riguarda i contribuenti che vivono momentaneamente in case in affitto ma che possiedono un immobile di proprietà, sono obbligati al pagamento del canone RAI per un’unica volta all’anno. Al momento dell’attivazione dell’utenza elettrica per la seconda casa, dovranno far presente alla società fornitrice che la tassa è già stata pagata per l’altro immobile. Dovranno, inoltre, pagare la tassa televisiva anche se la casa di proprietà è in fase di demolizione e ricostruzione e presenta le utenze disattivate.
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