Esistono dei modi per tutelarsi nel caso in cui non si riceva un acquisto online. Cosa rischia il venditore?
Comprare articoli di cui si necessita presso i rivenditori online è, ormai, diventata una prassi consolidata perché permette di risparmiare tempo e avere accesso a una varietà maggiore di prodotti. Quest’operazione, tuttavia, potrebbe presentare dei rischi.
Il pacco, ad esempio, potrebbe non essere recapitato presso l’indirizzo dell’acquirente. Contrariamente a quanto i pensi, la mancata spedizione della merce pagata non costituisce sempre reato. Nel momento in cui si conclude l’affare, si stipula un contratto di compravendita, la cui prova può derivare anche dal semplice pagamento o dallo scambio di email.
Cosa bisogna fare, dunque, se il pacco non arriva a destinazione? Il compratore può ripercuotersi sul venditore, anche se quest’ultimo ha consegnato i prodotti all’Ufficio postale o al corriere? Vediamo cosa stabilisce la legge.
Per gli acquisti online con spese a carico dell’acquirente, il venditore non può essere ritenuto responsabile della mancata consegna del pacco. Nel momento in cui lo affida al corriere o all’Ufficio Postale, si libera dall’obbligo di consegna e non può essere considerato responsabile.
Di conseguenza, il compratore non può chiedere la restituzione della somma pagata o il risarcimento dal venditore. Quando, invece, è il venditore a provvedere ai costi di spedizione, è responsabile perché il corriere o il postino fungono da sui ausiliari. Se il pacco viene perduto, il venditore sarà obbligato a restituire il prezzo all’acquirente.
Il venditore, ovviamente, dovrà dimostrare di aver consegnato il pacco ai fini della successiva consegna. Ma se quest’ultima operazione non viene effettuata, cosa succede? Il venditore può essere denunciato? Per la legge, la truffa contrattuale si verifica solo quando il venditore, tramite artifici e raggiri, induce l’acquirente a credere di avere la merce (ad esempio con false foto), ma in realtà non è così.
Solo in questo caso è possibile sporgere querela, entro tre mesi dalla scoperta dell’inganno. Nell’ipotesi in cui non ci siano raggiri, l’acquirente ha a disposizione solo l’azione civile, da intraprendere tramite assistenza di un avvocato.
È fondamentale sottolineare che, a prescindere dal reato di truffa contrattuale, i soldi potranno essere recuperati dall’acquirente soltanto in base alla solvibilità del venditore. Se si tratta di un nullatenente, infatti, non avrebbe alcun effetto il pignoramento. La situazione economica del venditore può essere verificata solo attraverso un’azione legale e annessa sentenza di condanna, che renderebbe lecita la consultazione dell’Anagrafe Tributaria, in cui sono indicati i redditi dei contribuenti.
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