Per i giudici, tutti i bambini che intendono frequentare la scuola dellâinfanzia dovranno effettuare le vaccinazioni.
Il tema dellâobbligatorietĂ dei vaccini suscita sempre scontri e dubbi, perchĂŠ ci si chiede quali siano i limiti imponibili alla libertĂ del singolo. Senza dubbio, è fondamentale applicare il principio in base al quale la salvaguardia della salute pubblica consente lâintroduzione di obblighi e misure preventive.
Per tale motivo, i genitori potrebbero dover dimostrare che i figli hanno ricevuto i principali vaccini, ad esempio quelli contro il morbillo, lâepatite B, la parotite, la polio. Solo con unâadeguata copertura vaccinale si possono proteggere i soggetti fragili, come i bambini con precarie condizioni di salute.
Di recente, una sentenza del tribunale di Torino ha specificato quali sono i doveri dei genitori ai fini dellâiscrizione dei figli alle scuole dellâinfanzia. Si tratta di una decisione di fondamentale importanza perchĂŠ suscettibile di creare un precedente in tema di obbligatorietĂ vaccinale. Analizziamo il caso sottoposto allâattenzione dei giudici.
Con la sentenza n. 5037 del tribunale di Torino, è stata esaminata la vicenda che ha visto protagonisti i genitori di un bambino destinatari di un provvedimento, da parte del Comune, di revoca dellâiscrizione allâasilo. In seguito ad alcune verifiche, era stato constatato che il bambino non aveva effettuato le principali vaccinazioni.
I genitori hanno deciso di impugnare il provvedimento, sostenendo la violazione del diritto di privacy e del diritto alla salute (tutelato dallâarticolo 32 della Costituzione) da parte del Comune. Per loro, infatti, il dovere di vaccinazione non poteva essere imposto, perchĂŠ il diritto alla salute andava tutelato proprio nel rispetto della libertĂ di scelta del singolo.
Il giudice di primo grado ha sostenuto che lâobbligo vaccinale ai fini dellâiscrizione alla scuola dellâinfanzia non viola lâarticolo 32 della Costituzione ma, anzi, costituisce un necessario o strumento di tutela per lâincolumitĂ pubblica. Di conseguenza, la vaccinazione obbligatoria non solo preserva il singolo ma anche la collettivitĂ , garantendo unâadeguata copertura immunologica.
Per il tribunale di Torino, dunque, è legittima lâobbligatorietĂ delle vaccinazioni per la frequentazione degli asili. I genitori hanno la libertĂ di non vaccinare i figli, ma devono rispettare le eventuali limitazioni per lâaccesso alle strutture pubbliche.
Allo stesso modo, rendere noto lo stato vaccinale dei bambini non viola il diritto alla privacy ma è un corollario dellâobbligo di trasparenza e di comunicazione, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle strutture scolastiche ed educative. In conclusione, la previsione dellâobbligo vaccinale da parte dei Comuni per lâiscrizione alla scuola dellâinfanzia è da considerarsi non solo valida ma necessaria.
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