L’INPS spiega tutte le novità sulla nuova normativa relativa all’assegno unico per i figli a carico. Ecco come cambia tutto
La legge delega n. 46 del 1° aprile 2021 ha istituito l’Assegno Unico e Universale a sostegno dei figli a carico. Tale provvedimento ha varato una prestazione economica conferita, a cadenza mensile, per il periodo compreso tra marzo di ogni anno e febbraio dell’anno successivo.
L’assegno Unico e Universale è erogato direttamente dall’INPS in favore dei nuclei familiari sulla base della loro situazione economica risultante dall’ISEE (l’indicatore della situazione economica equivalente). L’INPS con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022 analizza punto per punto tutte le novità.
Assegno Unico e Universale per i figli: a chi è rivolto e come richiederlo
Dopo mesi di attesa, finalmente, da martedì 1° marzo 2022, è in funzione l’Assegno Unico e Universale. Ma che cos’è questa misura? È un sussidio economico rivolto ai nuclei familiari con figli a carico. Va a sostituirsi a tutti gli altri incentivi attualmente in vigore, come il bonus bebè, il premio alla nascita o all’adozione, gli assegni al nucleo familiare.
È destinato, dunque, a tutte le famiglie con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei ventuno anni di età. Affinché si applichi quest’ultima condizione, tuttavia, è necessario che il figlio sia iscritto ad un corso di formazione scolastica o professionale o ad un corso di laurea; oppure che stia svolgendo tirocinio o attività lavorativa per la quale percepisca un reddito inferiore agli 8.000 euro l’anno; oppure che sia disoccupato o stia svolgendo servizio civile. Non sono, al contrario, stabiliti dei limiti di età per i figli disabili.
Come ottenerlo?
I cittadini potranno presentare la domanda direttamente dal sito dell’INPS tramite lo Spid. Per quanto concerne i requisiti economici, non è prevista nessuna limitazione relativa al reddito e all’ISEE, ma si terrà conto di quest’ultimo per stabilire la cifra spettante; quanto minore sarà l’ISEE, dunque, tanto maggiore sarà l’assegno, e viceversa. Tale somma potrà estendersi da un minimo di 50 euro ad un massimo di 175 euro al mese per ogni figlio minorenne. Mentre, per i figli maggiorenni fino a 21 anni di età (in determinate circostanze sopra citate) l’assegno potrà estendersi da un minimo di 25 euro ad un massimo di 85 euro.
In relazione alla modalità di pagamento, la somma verrà accreditata tramite bonifico direttamente sul conto corrente.
La domanda dovrà essere ripresentata alla fine dell’anno o la prestazione si rinnova automaticamente? Ogni anno la richiesta di Assegno Unico dovrà essere presentata, per verificare se ci siano state modifiche relative alla composizione del nucleo familiare ed al reddito (e, dunque, verificare se il richiedente goda ancora di tutti i requisiti per beneficiarne).
Gli assegni AF e ANF, possono essere ancora richiesti?
Questa nuova misura economica andrà a modificare profondamente la precedente disciplina degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF).
L’innovazione più significativa riguarda i nuclei familiari con figli a carico ed orfanili, nei confronti dei quali, come sancisce l’art.10 c.3 del D.Lgs. n.230/2021, gli ANF e gli AF non potranno più essere riconosciuti e verranno sostituiti dall’Assegno Unico. La circolare INPS n. 34 del 28 febbraio 2022 analizza le novità introdotte e precisa tutti i requisiti necessari affinché si possa continuare a presentare istanza per gli ANF e gli AF:
– gli ANF e gli AF non spetteranno più ai nuclei familiari con figli e orfanili, i quali potranno fare domanda solo per l’Assegno Unico;
– potranno, invece, chiederne l’assegnazione i nuclei familiari senza figli, per i quali la prestazione sarà erogata in favore del coniuge (ad esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), i nuclei familiari composti da fratelli, sorelle, nipoti di età fino a 18 anni o senza limiti d età, nel caso in cui si tratti di soggetti con infermità fisica o mentale, impossibilitati a prestare attività lavorativa o nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Analogo discorso vale per gli orfanili, cioè i nuclei familiari formati da minori titolari di pensione di reversibilità da lavoro dipendente o maggiorenni affetti da infermità fisica o mentali e, dunque, non occupati. Sono considerati orfanili anche i nuclei familiari composti unicamente dal coniuge superstite, se minorenne o con inabilità.
L’Assegno Unico, in definitiva, non è compatibile con gli ANF e gli AF, anche se riferiti a soggetti differenti, e si escludono a vicenda.