Cambia la busta paga per assenze di malattia, maternità, indennità ospedaliera, assegno di maternità: oggi tantissime novità.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 35 del 4 marzo 2022 con le novità sulle prestazioni economiche di malattia, maternità e paternità, tubercolosi. La circolare riporta le retribuzioni e i salari per l’anno 2022.
Cambiano gli importi della busta paga ai fini della liquidazione di malattia, maternità e paternità e tubercolosi per i periodi dell’anno 2022. L’INPS comunica la base degli importi giornalieri su cui calcolare le prestazioni economiche. In riferimento alla tubercolosi, dove lo prevede la normativa, l’erogazione deve essere effettuata in misura fissa, come previsto dalla circolare n. 6/2022. Ricordiamo, inoltre, che è in atto la riforma IRPEF, ecco cosa succede davvero alla busta paga e alle pensioni.
Cambia la busta paga per assenze di malattia e maternità
Ecco i nuovi importi indicati dall’INPS nella sopra citata circolare:
1) Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, si liquidano in base alla retribuzione del mese precedente, i trattamenti previdenziali per malattia, maternità/paternità e tubercolosi, nel 2022, pari a 49,91 euro.
2) Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione base è pari a 44,40 euro.
3) Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, il reddito applicabile per l’anno 2022, sarà comunicato a breve, nel frattempo è possibile utilizzare quello dell’anno 2021, pari a 59,66 euro.
4) Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, bisogna considerare le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti nell’anno 2022 (circolare 12/2022 – allegato 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni:
- 7,31 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,25 euro;
- 8,25 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,25euro e fino a 10,05 euro;
- 10,05 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,05 euro;
- 5,32 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratori autonomi: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 44,40 euro per qualifica di operaio di agricoltura; Artigiani pari a 49,91 euro per qualifica di impiegato dell’artigianato; Commercianti: 49,91 euro per qualifica di impiegato di commercio; Pescatori: 27,73 euro per qualifica di impiegato del commercio; Pescatori: 27,73 euro per pescatori della pesca marittima e delle acque interne associate.
Inoltre, con una precedente circolare, l’INPS ha precisato la tassazione delle pensioni e nuovi importi anche per quella di reversibilità.
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi (legge 335 dell’anno 1995) per l’anno 2022, che non siano pensionati o che risultino già assicurati ad altre forme pensionistiche, le aliquote contributive sono le seguenti:
- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Di conseguenza, il contributo mensile utile è pari a:
a) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23%, pari a 355,04 euro;
b) per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%, pari a 456,43 euro;
c) per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03%, pari a 474,16 euro.
Degenza ospedaliera e indennità di malattia
Inoltre, per gli eventi nel 2022, di degenza ospedaliera e indennità di malattia, il limite di reddito previsto è di 72.138,50 euro. In effetti, corrisponde al 70% del massimale stabilito nel 2021, pari a 103.055 euro. Tale prestazioni si applicano in base alle seguenti percentuali:
- in caso di malattia: pari all’8%, al 12% o al 16%;
- in caso di degenza ospedaliera o di malattia: del 16%, del 24% e del 32%.
Pertanto, per la degenza ospedaliera per il 2022, gli importi sono:
a) 46,03 euro (circa il 16%), se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da uno a quattro mensilità di contribuzione;
b) 69,05 euro (circa il 24%), se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
c) 92,07 euro (pari al 32%), se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.
Per l’indennità di malattia nel 2022, gli importi sono i seguenti:
a) 23,02 euro (pari a 8%), se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da uno a quattro mensilità di contribuzione;
b) 34,53 euro (pari al 12%), se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
c) 46,03 euro (pari al 16%), se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.
Assegno di maternità erogato dai Comuni
Nel 2022 l’assegno di maternità erogato dai Comuni in base al valore ISEE, sono: assegno di maternità di base, nella misura piena, pari a 354,73 euro mensili per un valore complessivo di 1.773,65 euro. Con un ISEE paria a 17.747,58 euro.