Qual è il regime dei buoni postali fruttiferi cointestati in caso di morte di uno dei cointestatari? Il superstite può richiedere la somma per intero?
Può accadere che un cointestatario di un buono postale muoia prima della sua scadenza. Il capitale versato ed i relativi interessi maturati, possono essere riscossi dal superstite?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4280/2022, pubblicata il 10 febbraio 2022, ha chiarito la questione relativa al diritto del cointestatario superstite di un buono postale fruttifero, contenente la clausola “della pari facoltà di rimborso”, di prelevare, alla morte dell’altro cointestatario, l’intera somma prevista dal buono.
Cosa sono i buoni postali fruttiferi cointestati
Il buono postale fruttifero è cointestato nel caso in cui vi siano più intestatari. In questi casi, al titolo è apposta la clausola “con pari facoltà di rimborso”; ogni cointestatario può, singolarmente, domandarne il rimborso, presentando il titolo all’ufficio postale. Non è, dunque, necessaria alcuna autorizzazione da parte degli altri.
Nel caso di morte di un cointestatario, potrebbero sorgere contrasti con i suoi eredi. La giurisprudenza è intervenuta ed ha chiarito che Poste Italiane non può sottrarsi dal pagamento della somma spettante al cointestatario superstite.
Il caso concreto
La Suprema Corte si è espressa in seguito al diniego di Poste Italiane di pagare agli eredi del cointestatario di 15 buoni postali fruttiferi contenenti la clausola di “pari facoltà di rimborso”, le quote a loro spettanti.
Gli eredi, dunque, hanno ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di Poste Italiane per il pagamento delle suddette somme. In seguito al rigetto, da parte del Tribunale, dell’opposizione al decreto ingiuntivo, la Corte di Appello lo ha, invece, revocato. I giudici dell’appello hanno, infatti, sottolineato come il caso rientrasse nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 187 del D.P.R n. 256/1989 in tema di libretti di risparmio. “Il rimborso a saldo del credito del libretto (…..) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, uno dei coeredi ha proposto ricorso per Cassazione. Un buono postale fruttifero contenente la clausola di pari facoltà, infatti, autorizza tutti gli altri intestatari a disporne, trattandosi di un regime di comunione ordinaria. Per cui aveva diritto al pagamento delle sua quota, in quanto erede.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la questione alla Corte di Appello, per un ulteriore esame. Secondo gli Ermellini, per i buoni fruttiferi cointestati caratterizzati dalla clausola “pari facoltà di rimborso”, nell’ipotesi di morte di uno dei cointestatari, i superstiti intestatari hanno diritto al versamento dell’intera somma riportata.
Secondo la giurisprudenza:
- in caso di decesso di un cointestatario di un buono postale fruttifero, caratterizzato dalla clausola “pari facoltà di rimborso”, gli altri intestatari avranno diritto all’intero pagamento;
- è errata la posizione di Poste Italiane, che non permetterebbe il rimborso dell’intero ai superstiti. Questo, infatti, sarebbe contrario proprio alla natura intrinseca di tali buoni;
- non violerebbe i diritti degli altri coeredi il rimborso del buono ad uno dei cointestatari. Quest’ultimo, infatti, sarà obbligato nei loro confronti.
La morte del cointestatario, dunque, non estingue il diritto dell’intestatario superstite a chiedere il pagamento dell’intero importo del buono postale.