Il congedo straordinario previsto dalla legge 104 consente di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro di 2 anni. Ma a quali condizioni?
Sono numerosi i benefici previsti dalla legge 104 del 1992, sia per chi è affetto da disabilità gravi sia per i loro familiari. In relazione ai lavoratori dipendenti, senza dubbio, la misura di sussidio principale è costituita dalla possibilità di usufruire di permessi retribuiti e di congedi straordinari.
Nel dettaglio, in relazione al congedo straordinario, la circolare INPS n.36 del 7 marzo 2022, ha introdotto significative novità in relazione all’ordine di priorità per i beneficiari della misura.
Permessi retribuiti e congedo straordinario
La legge 104 riconosce ai lavoratori affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, e ai loro congiunti che li assistono quotidianamente, il diritto a permessi lavorativi mensili retribuiti ed al cd. congedo straordinario.
I lavoratori dipendenti possono usufruire di permessi mensili di 3 giorni, frazionabili anche in ore (2 ore di permesso nel caso di turni di lavoro di 6 o più ore; 1 ora di permesso, invece, se i turni sono inferiori a 6 ore).
Il congedo straordinario, invece, è un periodo giustificato e retribuito di assenza dal lavoro, della durata di due anni. Viene concesso per consentire ai lavoratori dipendenti (sia statali sia privati) di prestare assistenza ai familiari disabili, ai sensi dell’art. 3 della legge n.104/92.
Chi sono i beneficiari del congedo straordinario
Tale ultimo diritto, tuttavia, è concesso solo sulla base di un ordine di priorità. In particolare:
1) al coniuge/unito civilmente convivente con la persona disabile con handicap grave;
2) al padre o alla madre, anche se affidatari o adottivi, del disabile, in caso di impossibilità da parte del coniuge/convivente/unito civilmente, per decesso, mancanza o patologie invalidanti;
3) a uno dei figli conviventi con il disabile grave, nel caso in cui siano impossibilitati il coniuge/convivente/unito civilmente ed entrambi i genitori, per decesso, mancanza o patologie invalidanti;
4) a un fratello o una sorella convivente del disabile grave, nel caso di impossibilità di coniuge/convivente/unito civilmente, di entrambi i genitori e dei figli conviventi, per decesso, mancanza o patologie invalidanti;
5) a un parente affine al terzo grado, nell’ipotesi in cui non sia possibile agli altri aventi diritto, elencati nei punti 1), 2), 3),4);
6) a uno dei figli non ancora conviventi con il familiare disabile, nel caso in cui tutti gli altri soggetti aventi diritto, elencati nei punti 1),2), 3), 4), 5) siano impossibilitati per decesso, mancanza o patologie invalidanti.
Novità introdotte dalla circolare INPS n.36
La circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022 ha esteso il diritto ai permessi e al congedo straordinario anche ai soggetti uniti civilmente. In seguito alla modifica dell’art. 3 della legge 104, dunque, l’unito civilmente è incluso, in alternativa o al pari del coniuge, tra i soggetti che possono godere del beneficio, sia nell’ipotesi in cui assista l’altra parte dell’unione, sia nell’ipotesi di assistenza in favore di un parente dell’unito. Analogamente, i parenti dell’unito civilmente hanno il diritto di assistere l’altra parte dell’unione.
La circolare, dunque, ha aggiunto all’elenco dei beneficiari previsto dall’art. 3 della legge 104, anche i “conviventi di fatto”, diversi dal coniuge o dall’unito civilmente.
Concetto di “mancanza”
Il diritto al congedo straordinario spetta a soggetti diversi dal coniuge/convivente/unito civilmente solo se quest’ultimo è impossibilitato per decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti. Ma cosa deve intendersi per “mancanza”? La mancanza comprende non solo l’ipotesi di assenza giuridica e naturale (come nel caso di un figlio naturale non riconosciuto), ma anche le situazioni ad esse giuridicamente equivalenti, costanti e attestate tramite certificato di autorità giudiziaria o autorità pubblica (ad esempio, nell’ipotesi di divorzio, separazione o abbandono).
Cosa si intende con l’espressione “affetti da patologie invalidanti”?
La legge 104 non specifica cosa si intenda per “patologie invalidanti”. Per tale ragione, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’INPS, dietro parere del Ministero della Salute, hanno specificato che, in tale espressione, debbano comprendersi le patologie con “carattere permanente”, previste dal Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, articolo 2, comma 1, lettera d, numeri 1,2 e 3. In pratica, si tratta delle stesse patologie per cui viene riconosciuto il diritto al congedo straordinario.