Superbonus 110% e le varie certificazioni e asseverazioni, come ad esempio i certificati CAM, ma servono anche per altri bonus edilizi?
Con l’introduzione del Superbonus 110% previsto nel Decreto Rilancio del 2020, il mondo dell’edilizia si regola sui CAM (Criteri Ambientali Minimi).
Si tratta di criteri che sono considerati nei contratti e appalti per ristrutturazioni, nuove costruzioni, riqualificazione energetica, manutenzioni e gestioni dei cantieri. Rispettare questi criteri diventa fondamentale per gli interventi volti alla riduzione dei consumi energetici, al contenimento delle emissioni in atmosfera, all’abbattimento dell’impatto ambientale, eccetera.
Superbonus e bonus edili: quando sono necessari i certificati CAM
Un Lettore ci pone un quesito in merito ai certificati CAM: “Salve ho effettuato interventi per il rifacimento tetto, utilizzo bonus ristrutturazione e cedo il credito alla Banca. I materiali dell’ isolamento devono essere certificati Cam o possono essere non certificati. La Banca se non per legge può chiedere la certificazione? Grazie per la cortese risposta
I Criteri Ambientali minimi (CAM) sono obbligatori negli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, in particolare per l’isolamento di una percentuale superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio. Inoltre, sono obbligatori anche nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Infine, i materiali edili da utilizzare devono rispettare criteri precisi. Inoltre, in un precedente articolo abbiamo chiarito i dubbi sul bonus ristrutturazione e il pagamento subito o ad ogni SAL.
Lista dei criteri da rispettare
Ecco una lista dei criteri da rispettare e del materiale da utilizzare:
1) Criterio 2.4.1.2 – Materia recuperata o riciclata, tale materiale deve essere almeno il 15% del totale del peso dei materiali utilizzati;
2) Criterio 2.4.1.3 – Non è consentito l’uso di sostanze pericolose ritenute dannose per lo strato d’ozono;
3) Criterio 2.4.1.1 – Fine vita: demolizione per riciclo dei componenti edili o riutilizzabili a fine vita;
4) Criterio 2.3.5.5 – Rispetto dei limiti di emissioni dei materiali (VOC) con misurazione a 28 giorni;
Inoltre, gli isolanti termici ed acustici devono rispettare speciali criteri previsti al punto 2.4.2.9 del DM 11/10/201.
Pertanto, nel caso esposto dal nostro Lettore, poiché si tratta di materiale di isolamento, riteniamo che la certificazione sia necessaria. Ogni banca ha delle sue linee guida e può chiedere la documentazione necessaria per valutare se gli interventi rispettino le disposizioni normative in essere.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com