Il cosiddetto “congedo legge 104” permette di fruire di due anni retribuiti per assistere il familiare con handicap grave.
Possono fare domanda del congedo sia i dipendenti del pubblico impiego sia i dipendenti del settore privato.
Su questa misura che agevola il lavoratore caregiver ci sono molti dubbi, in quanto ha requisiti vincolanti. Un Lettore ha inviato il seguente quesito in merito: “Buongiorno, sono un’insegnante, le chiedo gentilmente di chiarirmi questo aspetto. Devo chiedere il congedo straordinario per mia mamma con Legge 104. Abito nello stesso comune. Quindi non posso chiedere la residenza temporanea:
1) il cambio di residenza quanto tempo prima lo devo chiedere?
2) se faccio domanda di residenza insieme a mia mamma cambierebbe l’ISE di mamma perché i due redditi si sommerebbero e lei perderebbe molte delle agevolazioni che oggi ha. Come posso intervenire in questa situazione?
Grazie anticipatamente delle informazioni.
Congedo legge 104: convivenza e risvolti sull’ISEE
Il requisito di convivenza è indispensabile per poter fruire del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave. Tale requisito si intende soddisfatto con la coabitazione o con la residenza temporanea.
Tale requisito all’atto della domanda è accertato d’ufficio dall’INPS (DPR 445/2000 art. 71), salvo diverse indicazione da parte del richiedente (ad esempio dimora temporanea o coabitazione). Pertanto, la residenza deve sussistere prima della domanda di congedo straordinario. Non c’è un tempo preciso ma la convivenza deve e
Alla seconda domanda se cambia l’ISEE? La risposta affermativa. Se un familiare entra a far parte del nucleo familiare, nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sono considerati i redditi e il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare.
Si precisa che il congedo è di un massimo di due anni per tutta la vita lavorativa e consiste in una valore mensile pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro, prima del congedo. Sono considerate nella retribuzione solo le voci fisse e continuative.
Infine, non maturano i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e trattamento di fine rapporto o fine servizio. Ma per il personale della scuola tale periodo è riconosciuto come anzianità di servizio.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com